Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE C 206 E/1 del 23 agosto 2005 è pubblicata la Posizione Comune (CE) n. 28/2005 definita dal Consiglio del 24 giugno 2005 in vista dell adozione di un nuovo regolamento(CE)
/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni dei rifiuti.
Con la Posizione Comune (CE) N. 28/2005 definita dal Consiglio il 24 giugno 2005 vengono stabilite le linee guida per l adozione di un nuovo regolamento (CE) relativo alle spedizioni dei rifiuti all interno della Comunità, avendo come obiettivo la protezione dell ambiente e partendo dal presupposto che il Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, anche se è già stato più volte modificato, in maniera significativa , richiede, però, ulteriori modifiche. In particolare, la necessità di adottare un aggiornato regolamento in materia è necessario anche per inserirvi il contenuto della Decisione 94/774/CEE della Commissione, del 24 novembre 1994, relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio e della Decisione 1999/412/CEE della Commissione, del 3 giugno 1999, concernente un questionario sull obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell art. 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio che , per motivi di chiarezza, verrà inserito nel nuovo regolamento.
Il nuovo regolamento, dunque, istituisce le nuove procedure e, in particolare, per quanto riguarda i regimi di controllo per le spedizione di rifiuti in funzione dell origine, della destinazione e dell itinerario di spedizione , del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. Il regolamento sarà applicato alle spedizione dei rifiuti:
a) fra Stati membri, all interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
b) importati nella Comunità da paesi terzi;
c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.
Il Titolo II del nuovo Regolamento (CE) stabilisce il quadro procedurale generale relativo alle spedizioni fra Stati membri all interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi, ovvero su coloro che sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo per le spedizioni dei seguenti rifiuti:
a) se destinati ad operazioni di smaltimento: tutti i rifiuti;
b) se destinati ad operazioni di recupero: ì) i rifiuti elencati nell allegato IV; ìì) o rifiuti allegati nell allegato IV A; ììì) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A; ìv) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell allegato III A.
Sono soggette all obbligo generale di essere accompagnate da determinate informazioni le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell allegato III o III B; b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell allegato III, semprechè la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell allegato III A. Se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell allegato III, in casi eccezionali, sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero allegati nell allegato IV.
In merito alla Notifica e autorizzazioni preventive scritte, il Capitolo I del regolamento prevede che il notificatore che intende spedire rifiuti, deve trasmettere una notifica scritta preventiva all autorità competente , che provvede ad inoltrarla.
Il nuovo regolamento, dunque, istituisce le nuove procedure e, in particolare, per quanto riguarda i regimi di controllo per le spedizione di rifiuti in funzione dell origine, della destinazione e dell itinerario di spedizione , del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. Il regolamento sarà applicato alle spedizione dei rifiuti:
a) fra Stati membri, all interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
b) importati nella Comunità da paesi terzi;
c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.
Il Titolo II del nuovo Regolamento (CE) stabilisce il quadro procedurale generale relativo alle spedizioni fra Stati membri all interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi, ovvero su coloro che sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo per le spedizioni dei seguenti rifiuti:
a) se destinati ad operazioni di smaltimento: tutti i rifiuti;
b) se destinati ad operazioni di recupero: ì) i rifiuti elencati nell allegato IV; ìì) o rifiuti allegati nell allegato IV A; ììì) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A; ìv) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell allegato III A.
Sono soggette all obbligo generale di essere accompagnate da determinate informazioni le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell allegato III o III B; b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell allegato III, semprechè la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell allegato III A. Se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell allegato III, in casi eccezionali, sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero allegati nell allegato IV.
In merito alla Notifica e autorizzazioni preventive scritte, il Capitolo I del regolamento prevede che il notificatore che intende spedire rifiuti, deve trasmettere una notifica scritta preventiva all autorità competente , che provvede ad inoltrarla.
Fonte: Eur-Lex
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