Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 214/65 del 19.8.2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 18 agosto 2005 che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della fissazione dei valori massimi di concentrazione di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La Decisione della Commissione del 18 agosto 2005 che modifica la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione delluso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
A norma dellarticolo 5, paragrafo 2, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le imprese di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e ha trasmesso le loro osservazioni al comitato istituito dallarticolo 18 della direttiva 75/442/CEE.del 19 luglio 1975, relativa ai rifiuti.
Il progetto, pur non avendo ottenuto la maggioranza qualificata, a norma della procedura di cui allarticolo 18 della citata direttiva 75/442/CEE, il 23 dicembre 2004 è stato presentato al Consiglio con una proposta di decisione del Consiglio con la quale viene stabilito che nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio.
La Decisione dovrà essere applicata a partire dal 1° luglio 2006.
Ci sembra opportuno segnalare che, nel momento in cui veniva adottata la Decisione di modifica di cui sopra da parte della Commissione, da parte del Governo italiano veniva data attuazione alla direttiva 2002/96/CE, unitamente alle direttive 2002/96/CE e 2003/108/CE, finalizzate a ridurre (ed in alcuni casi a vietare) lutilizzo di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché a promuovere i, reimpiego, il riciclaggio ed il recupero dei relativi rifiuti, per i quali è descritta una rigorosa e dettagliata disciplina, con lemanazione del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, pubblicato nel S.O. n. 135 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29-7-2005.
A norma dellarticolo 5, paragrafo 2, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le imprese di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori e ha trasmesso le loro osservazioni al comitato istituito dallarticolo 18 della direttiva 75/442/CEE.del 19 luglio 1975, relativa ai rifiuti.
Il progetto, pur non avendo ottenuto la maggioranza qualificata, a norma della procedura di cui allarticolo 18 della citata direttiva 75/442/CEE, il 23 dicembre 2004 è stato presentato al Consiglio con una proposta di decisione del Consiglio con la quale viene stabilito che nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio.
La Decisione dovrà essere applicata a partire dal 1° luglio 2006.
Ci sembra opportuno segnalare che, nel momento in cui veniva adottata la Decisione di modifica di cui sopra da parte della Commissione, da parte del Governo italiano veniva data attuazione alla direttiva 2002/96/CE, unitamente alle direttive 2002/96/CE e 2003/108/CE, finalizzate a ridurre (ed in alcuni casi a vietare) lutilizzo di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché a promuovere i, reimpiego, il riciclaggio ed il recupero dei relativi rifiuti, per i quali è descritta una rigorosa e dettagliata disciplina, con lemanazione del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, pubblicato nel S.O. n. 135 della Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29-7-2005.
Fonte: Eur-Lex
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