Rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali dellUE L 241/51 del 17.9.2005 e L 246/14 e L 246/17 del 24 settembre 2005 sono pubblicate le direttive 2005/53/CE del 16 settembre 2005 e 2005/57/CE e 2005/58/CE del 21 settembre 2005 che modificano la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi nuove sostanze attive.
La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991 riguarda limmissione in commercio dei prodotti fitosanitari il cui articolo 8, paragrafo 2, reca le disposizioni dattuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell11 dicembre 1992 per la prima fase del programma di lavoro, fissando un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nellallegato 1 della citata direttiva 91/414/CEE in relazione agli effetti di tali sostanze sulla salute umana e sullambiente.
I rapporti di valutazione vengono riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nellambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Per quanto riguarda la direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005 sono state incluse nellallegato 1 della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive clorotanonil, clorotoluron e cipermetrina per le quali non sono emersi quesiti da rivolgere al comitato scientifico sulle piante o allAutorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) , mentre per quanto riguarda il riesame del Daminozide la sostanza ha evidenziato una serie di quesiti, che sono stati trasmessi allAESA. Infatti le disposizioni speciali della direttiva prevedono che può essere autorizzato solo limpiego come regolatore di crescita nelle colture non commerciali.Per quanto riguarda il Tiofanato metile lAesa è stato invitato a formulare osservazioni sul meccanismo dazione della risposta carcinogenica dei roditori. Al momento può essere autorizzata solo lutilizzazione come fungicida.
La direttiva 2005/57/CE della Commissione del 21 settembre 2005 include nellallegato 1 della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive MCPA (acido 4-cloro-o-tolilossiacetico) e la sostanza attiva MCPB (acido 4-(4-cloro-o-tolilossi)butirrico) soddisfano le esigenze della citata direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti di riesame della Commissione. Viene ritenuto opportuno iscrivere tali sostanze attive nellallegato 1, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle prescrizioni di tale direttiva. Comunque, per tali sostanze attive se ne può utilizzare luso unicamente come erbicida.
Infine, per quanto riguarda la direttiva 2005/58/CE della Commissione del 21 settembre 2005 inserisce nellallegato 1 della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive bifenato e milbemectin in quanto dalle analisi effettuate è risultato che i fitosanitari contenenti tali sostanze attive possono essere considerate , in linea di massima, compatibili con le condizioni previste, anche se lautorizzazione è limitata soltanto agli usi come acaricida, la prima, e come o come acaricida o insetticida la seconda.
I rapporti di valutazione vengono riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nellambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Per quanto riguarda la direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005 sono state incluse nellallegato 1 della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive clorotanonil, clorotoluron e cipermetrina per le quali non sono emersi quesiti da rivolgere al comitato scientifico sulle piante o allAutorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) , mentre per quanto riguarda il riesame del Daminozide la sostanza ha evidenziato una serie di quesiti, che sono stati trasmessi allAESA. Infatti le disposizioni speciali della direttiva prevedono che può essere autorizzato solo limpiego come regolatore di crescita nelle colture non commerciali.Per quanto riguarda il Tiofanato metile lAesa è stato invitato a formulare osservazioni sul meccanismo dazione della risposta carcinogenica dei roditori. Al momento può essere autorizzata solo lutilizzazione come fungicida.
La direttiva 2005/57/CE della Commissione del 21 settembre 2005 include nellallegato 1 della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive MCPA (acido 4-cloro-o-tolilossiacetico) e la sostanza attiva MCPB (acido 4-(4-cloro-o-tolilossi)butirrico) soddisfano le esigenze della citata direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti di riesame della Commissione. Viene ritenuto opportuno iscrivere tali sostanze attive nellallegato 1, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle prescrizioni di tale direttiva. Comunque, per tali sostanze attive se ne può utilizzare luso unicamente come erbicida.
Infine, per quanto riguarda la direttiva 2005/58/CE della Commissione del 21 settembre 2005 inserisce nellallegato 1 della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive bifenato e milbemectin in quanto dalle analisi effettuate è risultato che i fitosanitari contenenti tali sostanze attive possono essere considerate , in linea di massima, compatibili con le condizioni previste, anche se lautorizzazione è limitata soltanto agli usi come acaricida, la prima, e come o come acaricida o insetticida la seconda.
Fonte: Eur-Lex
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