Influenza aviaria: sorveglianza nei volatili selvatici

Fra i molti provvedimenti adottati dalla Commissione, dal Parlamento e dal Consiglio europei riguardanti le misure per contrastare il possibile diffondersi dell’ influenza aviaria negli Stati membri della Comunità, segnaliamo la Decisione della Commissione del 17 ottobre 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 274/93 del 20 ottobre 2005 – che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell’ influenza aviaria nei volatili selvatici.

Nel ricordare che le misure comunitarie per il controllo dell’ influenza aviaria sono state introdotte dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’ influenza aviaria, allo scopo di garantire lo sviluppo del settore avicolo e contribuire alla protezione sanitaria degli animali, tramite la decisione della Commissione del 17 ottobre 2005 viene stabilito che gli Stati membri assicurino che le autorità competenti prendano gli accordi del caso con le organizzazioni di protezione dei volatili selvatici, con le associazioni dei cacciatori e con altre organizzazioni del settore perché notifichino senza indugio alle autorità competenti qualsiasi mortalità abnorme o significativo focolaio di malattia nei volatili selvatici, segnatamente nei volatili acquatici selvatici.
Immediatamente dopo la ricezione della notifica da parte delle autorità competenti, e ogniqualvolta non venga individuata nessuna altra causa manifesta diversa dall’ influenza aviaria, siano raccolti adeguati campioni dei volatili morti e che tali campioni siano sottoposti ad esami di laboratorio per l’ individuazione del virus dell’ influenza aviaria.

Fonte: Eur-Lex

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