Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2005 è pubblicata la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 relativa alla Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2005 è pubblicata la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 relativa alla Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Con la presente Legge lo Stato italiano detta principi fondamentali in materia di attività trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalità:
a) il raggiungimento dellautosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
b) una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nellambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;
c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nellambito dellassistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza .- emergenza e dei trapianti.
Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra , la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetto:
a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale;
b) i principi generali per lorganizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali;
c) le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;
e) le misure per il raggiungimento dellautosufficienza;
f) le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.
La legge, inoltre, disciplina le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta del sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali , il frazionamento con mezzi fisici semplici, la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti , noonchè le attività di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati.
Le attività trasfusionali di cui sopra sono parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.
Con la presente Legge lo Stato italiano detta principi fondamentali in materia di attività trasfusionali allo scopo di conseguire le seguenti finalità:
a) il raggiungimento dellautosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
b) una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza raggiungibili nellambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla trasfusione del sangue;
c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nellambito dellassistenza a pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza .- emergenza e dei trapianti.
Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra , la presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetto:
a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale;
b) i principi generali per lorganizzazione, autorizzazione ed accreditamento delle strutture trasfusionali;
c) le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;
d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;
e) le misure per il raggiungimento dellautosufficienza;
f) le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.
La legge, inoltre, disciplina le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta del sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali , il frazionamento con mezzi fisici semplici, la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti , noonchè le attività di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati.
Le attività trasfusionali di cui sopra sono parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.
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