Decisioni comunitarie sull’import-export di prodotti chimici pericolosi

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 304/46 del 23 novembre 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 18 novembre 2005 che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di alcuni prodotti chimici ai sensi del regolamento(CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la Decisione 2000/657/CE.

In base al Regolamento(CE)n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’importazione ed esportazione di prodotti chimici pericolosi, la Commissione decide a nome della Comunità se autorizzare o vietare l’importazione nella Comunità di ciascun prodotto chimico cui si applica la procedura di “previo assenso informato”(PIC).
Infatti, si deve precisare che con lì applicazione del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l’applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale; tale convenzione è stata approvata dalla Comunità europea con la Decisione 2003/106/CE del Consiglio.
La Decisione 2000/657/CE della Commissione , del 16 ottobre 2000, adotta, a norma del regolamento (CE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazione comunitarie di taluni prodotti chimici.
Ciò premesso, con la Decisione della Commissione adottata il 18 novembre 2005 viene stabilito che i prodotti chimici piombo tetraetile e piombo tetraetile, essendo stati inseriti nella procedura PIC come prodotti chimici industriali, sono soggetti a rigorose restrizioni a livello comunitario.Con la stessa decisione è stato inserito nella procedura PIC come pesticida anche il prodotto chimico paratione, ricordando che tale prodotto è stato escluso dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE e le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza dovevano essere revocate entro l’8 gennaio 2002.
Negli allegati alla Decisione del 18 novembre 2005 sono pertanto indicate le nuove modalità per l’importazione dei prodotti chimici precedentemente citati, nei termini indicati nel rispettivo modulo di risposta del paese importatore.

Fonte: Eur-Lex

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