Per una scelta consapevole della compagnia aerea, i passeggeri potranno contare su una lista nera dei vettori che, non garantendo gli standard di sicurezza, non possono solcare i cieli europei.Infatti il 17 novembre scorso, la Plenaria del Parlamento europeo ha votato, con 577 voti favorevoli, 16 contrari e 31 astensioni, il regolamento comunitario sulla lista europea dei vettori non sicuri.
Il Regolamento prevede innanzitutto la definizione di un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti al divieto di operare nei cieli dellUnione europea. Lelenco sarà definito sulla base di criteri comuni stabilito dallallegato dello stesso provvedimento, che potranno essere modificati dalla Commissione europea per tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnici. Si tratterà di sorvegliare se vi siano gravi e comprovate carenze nella sicurezza del vettore ma anche se emerge la mancanza di capacità e/o di volontà dei vettori o delle autorità responsabili della supervisione di porre rimedio alle carenze.
Ai fini della prima definizione dellelenco comunitario , ogni Stato membro dovrà comunicare alla Commissione lidentità dei vettori aerei oggetto di un divieto di operare sul proprio territorio, nonché le ragioni che hanno indotto alladozione di tale divieto e qualsiasi altra informazione pertinente.La Commissione stabilità quindi il divieto di operare ai vettori aerei interessati e definirà lelenco comunitario. Successivamente si dovranno quindi adottare le misure necessarie per agevolare laccesso del pubblico allelenco, in particolare attraverso Internet. I venditori di biglietti , le autorità nazionali di aviazione civile e gli aeroporti degli Stati membri, inoltre, dovranno portare a conoscenza dei passeggeri , nelle loro sedi e sui loro siti Internet, lelenco comunitario.
Ai vettori colpiti da un divieto operativo sarà garantita la possibilità di essere ascoltati: il regolamento indica infatti la possibilità di prevedere nelle misure al fine di aiutare il vettore in questione a rimediare alle carenze che hanno dato luogo allimposizione del divieto.
Ai fini della prima definizione dellelenco comunitario , ogni Stato membro dovrà comunicare alla Commissione lidentità dei vettori aerei oggetto di un divieto di operare sul proprio territorio, nonché le ragioni che hanno indotto alladozione di tale divieto e qualsiasi altra informazione pertinente.La Commissione stabilità quindi il divieto di operare ai vettori aerei interessati e definirà lelenco comunitario. Successivamente si dovranno quindi adottare le misure necessarie per agevolare laccesso del pubblico allelenco, in particolare attraverso Internet. I venditori di biglietti , le autorità nazionali di aviazione civile e gli aeroporti degli Stati membri, inoltre, dovranno portare a conoscenza dei passeggeri , nelle loro sedi e sui loro siti Internet, lelenco comunitario.
Ai vettori colpiti da un divieto operativo sarà garantita la possibilità di essere ascoltati: il regolamento indica infatti la possibilità di prevedere nelle misure al fine di aiutare il vettore in questione a rimediare alle carenze che hanno dato luogo allimposizione del divieto.
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