Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 334/1 del 20.12.2005 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 2046/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o preolimpici invernali di Torino 2006.
Il Regolamento(CE) n. 2046/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005, rifacendosi ai Giochi olimpici di Atene del 2004, consente allItalia di ottemperare agli obblighi assunti in virtù della Carta olimpica in quanto Paese organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 per garantire un elevato grado di sicurezza nellambito dello Spazio senza frontiere interne di Schengen.
Sebbene sussista lobbligo del visto per i membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi soggetti allobbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, del 15 marzo 2001, che adotta lelenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto allatto dellattraversamento delle frontiere esterne e lelenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esonerati da tale obbligo, il Regolamento (CE) n. 2046/2005 istituisce una deroga temporanea agli obblighi citati per la durata dei Giochi olimpici e preolimpici invernali di Torino 2006.
Ladozione della deroga a talune disposizioni dellacquis di Schengen è ritenuta appropriata e opportuna per conseguire lobiettivo fondamentale di agevolare il rilascio del visto ai membri della famiglia olimpica in virtù del principio di proporzionalità, di cui allart. 5, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Regolamento (CE) adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 dicembre 2005 si limita, comunque, a quanto è necessario per conseguire tale scopo..
Entro quattro mesi dalla chiusura dei giochi paraolimpici invernali del 2006, lItalia dovrà trasmettere alla Commissione europea una relazione sui vari aspetti dellattuazione del regolamento.
Sebbene sussista lobbligo del visto per i membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi soggetti allobbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, del 15 marzo 2001, che adotta lelenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto allatto dellattraversamento delle frontiere esterne e lelenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esonerati da tale obbligo, il Regolamento (CE) n. 2046/2005 istituisce una deroga temporanea agli obblighi citati per la durata dei Giochi olimpici e preolimpici invernali di Torino 2006.
Ladozione della deroga a talune disposizioni dellacquis di Schengen è ritenuta appropriata e opportuna per conseguire lobiettivo fondamentale di agevolare il rilascio del visto ai membri della famiglia olimpica in virtù del principio di proporzionalità, di cui allart. 5, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Regolamento (CE) adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 dicembre 2005 si limita, comunque, a quanto è necessario per conseguire tale scopo..
Entro quattro mesi dalla chiusura dei giochi paraolimpici invernali del 2006, lItalia dovrà trasmettere alla Commissione europea una relazione sui vari aspetti dellattuazione del regolamento.
Fonte: Eur-Lex
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