Sulla GU dellUE L 344/40 del 27/12/05 è pubblicata la Dir. 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura).
Limpiego di certi ftalati nei giocattoli o articoli di puericultura fabbricati in materiale plastificato o contenenti parti fabbricate in materiale plastificato deve essere vietato in quanto la presenza di certi ftalati comporta rischi effettivi o potenziali per la salute dei bambini. I giocattoli e gli articoli di puericultura che, benchè a ciò non destinati,possono essere messi in bocca sono suscettibili sono suscettibili , in determinate circostanze, di comportare un rischio per la salute dei bambini piccoli se sono composti da materiale plastificato, o comprendono parti fabbricate con tale materiale, il quale contiene certi ftalati.
La direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 è stata adottata dopo che il Comitato scientifico della tossicità, e dellambiente (CSTEA), previamente consultato dalla Commissione, ha espresso pareri sui rischi sanitari di certi ftalati
Ad esempio, lo fatalato dik bis(2-etilesile)(DEHP), lo ftalato di disutile (DBP) e lo ftalato di butilbenzile (BBP) sono stati individuati come sostanze tossiche per la riproduzione e pertanto sono state classificate come tali nella categoria 2.Le informazioni scientifiche relative allo ftalato di diisononile (DINP), allo ftalato di diisodecile (DIDP) e allo ftalato di diottile (DNOP) sono insufficienti e contraddittorie, ma non può escludersi che tali sostanze siano potenzialmente rischiose se impiegate in giocattoli e articoli di puericultura la cui produzione è destinata per definizione ai bambini.
Tenendo conto di tali valutazioni, la direttiva contiene lelenco degli ftalati che vanno aggiunti allallegato I della direttiva 76/769/CEE. Tali ftalati non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1% della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura. I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore, pertanto, non possono essere immessi sul mercato.
La direttiva 2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 è stata adottata dopo che il Comitato scientifico della tossicità, e dellambiente (CSTEA), previamente consultato dalla Commissione, ha espresso pareri sui rischi sanitari di certi ftalati
Ad esempio, lo fatalato dik bis(2-etilesile)(DEHP), lo ftalato di disutile (DBP) e lo ftalato di butilbenzile (BBP) sono stati individuati come sostanze tossiche per la riproduzione e pertanto sono state classificate come tali nella categoria 2.Le informazioni scientifiche relative allo ftalato di diisononile (DINP), allo ftalato di diisodecile (DIDP) e allo ftalato di diottile (DNOP) sono insufficienti e contraddittorie, ma non può escludersi che tali sostanze siano potenzialmente rischiose se impiegate in giocattoli e articoli di puericultura la cui produzione è destinata per definizione ai bambini.
Tenendo conto di tali valutazioni, la direttiva contiene lelenco degli ftalati che vanno aggiunti allallegato I della direttiva 76/769/CEE. Tali ftalati non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo 0,1% della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura. I giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore, pertanto, non possono essere immessi sul mercato.
Fonte: Eur-Lex
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