Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006 è pubblicato il Decreto 20 dicembre 2005 con il quale il Ministro dellambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive indicano le Modalità per il recupero degli idrocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio.
Il decreto prevede che , ai sensi dellart.5, n.3, del Regolamento (CE) n. 2037/2000, luso degli idroclorofluorocarburi è consentito in sostituzione degli halon nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori esistenti per i soli usi critici previsti nellallegato VII dello stesso regolamento.
Entro dodici mesi dallentrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti nel citato allegato VII del regolamento CE, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri autorizzati di raccolta, istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra il Ministero dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui allart. 6 , comma 5, della legge 28 dicembre 1993,n.549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonché i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.
Entro dodici mesi dallentrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti nel citato allegato VII del regolamento CE, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri autorizzati di raccolta, istituiti sulla base di accordi di programma stipulati tra il Ministero dellambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, ed i soggetti di cui allart. 6 , comma 5, della legge 28 dicembre 1993,n.549, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, nonché i produttori e gli importatori di sostanze sostitutive, singolarmente o in associazione tra di loro.
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