Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006 è pubblicata la Circolare 24 gennaio 2006,n.1 del Ministero delle attività produttive concernente gli aspetti applicativi dellarticolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005,n.206-Codice del consumo a norma dellarticolo 7 della legge 29 luglio 2003,n.229.
Larticolo 6 del Codice del consumo, contenuto nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime riportate sui prodotti o le confezioni destinate al consumatore sul territorio nazionale.
La ratio della disposizione è quella di tutelare il consumatore nella fase in cui acquista un prodotto, fornendogli tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.
Inoltre, larticolo 6 della norma del Codice del consumo riveste un ambito di applicazione generale: regola la fattispecie non disciplinate in modo specifico, e quindi si applica a tutte le tipologie di prodotti per i quali, non esistendo prescrizioni in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore ha previsto che siano resi al consumatore almeno gli elementi informativi enunciati nel predetto articolo 6.
La ratio della disposizione è quella di tutelare il consumatore nella fase in cui acquista un prodotto, fornendogli tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.
Inoltre, larticolo 6 della norma del Codice del consumo riveste un ambito di applicazione generale: regola la fattispecie non disciplinate in modo specifico, e quindi si applica a tutte le tipologie di prodotti per i quali, non esistendo prescrizioni in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore ha previsto che siano resi al consumatore almeno gli elementi informativi enunciati nel predetto articolo 6.
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