Il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto il ricorso avanzato da un lavoratore cui era stato contestato l’indebito utilizzo di beni aziendali per essersi connesso ad internet dalla propria postazione senza autorizzazione, in base alla considerazione per cui il datore di lavoro, nell’effettuare tale monitoraggio, aveva trattato alcuni dati sensibili idonei a rivelare convinzioni religiose, opinioni sindacali e sessuali del lavoratore senza il consenso da parte di quest’ultimo.
Il Garante per la privacy ha accolto il ricorso di un lavoratore cui era stato contestato l’indebito utilizzo di beni aziendali per essersi connesso ad internet dalla propria postazione senza autorizzazione, alla luce del fatto che il datore di lavoro, nell’effettuare tale monitoraggio, aveva trattato alcuni dati sensibili idonei a rivelare convinzioni religiose, opinioni sindacali, nonché gusti attinenti alla vita sessuale del lavoratore senza il consenso da parte di quest’ultimo.
Il Garante ha stabilito che sebbene i dati personali siano stati raccolti nell’ambito di controlli informatici volti a verificare un comportamento illecito (che hanno condotto ad una querela, ad una contestazione disciplinare e al licenziamento), le informazioni di natura sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro senza il consenso solo quando il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sia “indispensabile” (requisito che non ricorre nel caso di specie).
(A.G.)
Il Garante ha stabilito che sebbene i dati personali siano stati raccolti nell’ambito di controlli informatici volti a verificare un comportamento illecito (che hanno condotto ad una querela, ad una contestazione disciplinare e al licenziamento), le informazioni di natura sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro senza il consenso solo quando il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sia “indispensabile” (requisito che non ricorre nel caso di specie).
(A.G.)
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