Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 54/13 del 4 marzo 2006 è pubblicato un testo rilevante ai fini del SEE riguardante gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.
Nella Introduzione al documento sugli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 si legge che la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate allinterno dellUnione europea: Gli aiuti di questo tipo sono definiti aiuti di Stato a finalità regionale. Si tratta di aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese o, in determinate circostanze particolari, di aiuti al funzionamento, in entrambi i casi destinati a regioni specifiche al fine di riequilibrare disparità regionali. Sono considerati del pari aiuti a finalità regionale livelli più elevati di aiuti agli investimenti concessi a piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate al di sopra di quanto consentito in altre zone:
Ciò premesso, il lungo documento della Commissione entra nel merito dellapplicazione degli orientamenti e che interessano tutti i settori delleconomia ad eccezione del settore della pesca e dellindustria carbonifera, che sono soggetti a norme speciali stabilite da strumenti giuridici specifici.
Nel settore agricolo i presenti orientamenti non si applicano alla produzione dei prodotti agricoli di cui allallegato I del Trattato. Si applicano di converso alla trasformazione e alla commercializzazione di tali prodotti, ma solo nella misura prevista dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo o da altri orientamenti che li sostituiscono.
Anche alcuni altri settori, inoltre, sono soggetti a norme specifiche che tengono conto della situazione particolare dei settori in questione, in deroga totale o parziale agli orientamenti descritti nel documento.
Viene sottolineato, comunque, che di regola gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi
nel contesto di un regime di aiuti multisettoriale che sia pure integrante di una strategia di sviluppo regionale, con obiettivi chiaramente definiti.Un regime di questo tipo può anche consentire alle autorità competenti di stabilire lordine prioritario di progetti di investimento in base al loro interesse per la regione interessata.
Ciò premesso, il lungo documento della Commissione entra nel merito dellapplicazione degli orientamenti e che interessano tutti i settori delleconomia ad eccezione del settore della pesca e dellindustria carbonifera, che sono soggetti a norme speciali stabilite da strumenti giuridici specifici.
Nel settore agricolo i presenti orientamenti non si applicano alla produzione dei prodotti agricoli di cui allallegato I del Trattato. Si applicano di converso alla trasformazione e alla commercializzazione di tali prodotti, ma solo nella misura prevista dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo o da altri orientamenti che li sostituiscono.
Anche alcuni altri settori, inoltre, sono soggetti a norme specifiche che tengono conto della situazione particolare dei settori in questione, in deroga totale o parziale agli orientamenti descritti nel documento.
Viene sottolineato, comunque, che di regola gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi
nel contesto di un regime di aiuti multisettoriale che sia pure integrante di una strategia di sviluppo regionale, con obiettivi chiaramente definiti.Un regime di questo tipo può anche consentire alle autorità competenti di stabilire lordine prioritario di progetti di investimento in base al loro interesse per la regione interessata.
Fonte: Eur-Lex
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