Oggetto e Scopo del provvedimento (Art. 1)
1. Il presente decreto ha lo scopo di assicurare un livello
adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie, mediante l’adozione
di misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione di
situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana,
l’ambiente e gli impianti della galleria, nonche’ mirate alla
limitazione delle conseguenze in caso di incidente.
2. A tal fine, le gallerie ferroviarie devono essere progettate,
costruite, sottoposte a manutenzione ed esercite in maniera da
assicurare adeguati livelli di sicurezza agli utenti, ai lavoratori e
agli incaricati delle operazioni di soccorso.
Campo di applicazione (Art. 2.)
1. Il presente decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie
di lunghezza superiore a 1000 m, siano esse gia’ in esercizio, in
fase di costruzione o allo stato di progettazione, ubicate
sull’infrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate,
di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, fatto salvo
quanto specificato nell’Allegato II per le gallerie da 500 m a 1000
m.
2. Le presenti norme non si applicano alle metropolitane e alle
stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo.
(RMP-1)
8/4/2006