Le norme italiane NON definiscono alcun requisito o capacità professionale per tutti coloro che assumono la nomina a RSPP essendo contemporaneamente anche datori di lavoro e li esonerano dalla frequenza a corsi di formazione e aggiornamento specifici, ad eccezione di un primo e unico corso di formazione di 16 ore omnicomprensive una tantum
L’istanza-denuncia depositata il 4 aprile 2003.
Come l’Art. 10 del D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 195/2003, anche il recente Accordo Stato-Regioni, infatti, NON definisce alcun requisito o capacità professionale per tutti coloro che assumono la nomina a RSPP essendo contemporaneamente anche datori di lavoro (di aziende fino ad un determinato numero di dipendenti), in quanto li esonera dalla frequenza a corsi di formazione specifici, ad eccezione di un primo e unico corso di formazione di 16 ore omnicomprensive e senza alcun obbligo di successivo aggiornamento, come definito dallarticolo 10 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e dallarticolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997.
Come l’Art. 10 del D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 195/2003, anche il recente Accordo Stato-Regioni, infatti, NON definisce alcun requisito o capacità professionale per tutti coloro che assumono la nomina a RSPP essendo contemporaneamente anche datori di lavoro (di aziende fino ad un determinato numero di dipendenti), in quanto li esonera dalla frequenza a corsi di formazione specifici, ad eccezione di un primo e unico corso di formazione di 16 ore omnicomprensive e senza alcun obbligo di successivo aggiornamento, come definito dallarticolo 10 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e dallarticolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997.
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