12 maggio: entra in vigore D.Lgs. 155/06 disciplina Imprese sociali

Il D.L.gs. 24 marzo 2006, n.155: Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 è Pubblicato sulla G. U. del 27 aprile 2006, n.97. Sono definite imprese sociali tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Sono definite imprese sociali tutte le organizzazioni private, ivi comprese le società di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Nella denominazione è obbligatorio l’uso della locuzione “impresa sociale”.

Art. 2: si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati in un lungo elenco di settori, tra i quali: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; formazione extrascolastica; ricerca ed erogazione di servizi culturali.
Fondamentale l’assenza dello scopo di lucro che deve contraddistinguere l’attività dell’impresa sociale.

Art. 3: l’organizzazione che esercita un’impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E’ vietata la distribuzione , anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 12 – Responsabilità : “salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio”.

(RMP)

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