Recepita la direttiva europea sulla limitazione delle emissioni COV

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 è pubblicato il Decreto legislativo 27 marzo 2006,n.161 riguardante l’Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni dei composti organici volatili (COV) conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria.

Il decreto legislativo è stato emanato in attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, al fine di prevenire o di limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili, deno9minati “COV”, sulla formazione dell’ozono troposferico e determina, per le pitture , le vernici e i prodotti per carrozzeria, elencati nell’allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell’emissione sul mercato.
A decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nell’allegato II i prodotti elencati nell’allegato I possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e se sono etichettati in conformità all’0 articolo 4.
Se i prodotti elencati nell’allegato I (vedi art.3, comma 2) richiedono, per essere pronti all’uso, l’aggiunta di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell’allegato I , i valori limite previsti nell’allegato II si applicano soltanto al prodotto divenuto pronto per l’uso a seguito di tale aggiunta. Al fine di valutare la conformità del contenuto di COV dei prodotti dell’allegato I ai valori limite previsti nell’allegato II si applicano i metodi analitici di cui all’allegato III del decreto legislativo.

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