Sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2006 è pubblicato il Decreto legislativo 5 aprile 2006.n.190 concernente la Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento(CE)n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce lAutorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.
Il decreto legislativo, emanato dal Presidente della Repubblica, il 5 aprile 2006 reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento(CE)n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce lAutorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
La violazione degli obblighi derivanti dallarticolo 18 del citato regolamento CE riguardano la rintracciabilità e nel caspo di reato gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempino agli obblighi previsti dallo stesso articolo 18 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.
Per la violazione degli articoli 19 e 20 dello stesso regolamento CE relativi allavvio delle procedure per il ritiro dal mercato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o u animale d loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità , non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. Nel caso in cui non informassero contestualmente le autorità competenti, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a tremila euro e nel caso in cui non venissero fornite alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, la sanzione passa da duemila a dodicimila euro.
Altre sanzioni amministrative pecuniarie sono previste per le violazioni degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori e nei confronti delloperatore che non incidono sul confezionamento , sulletichettatura o sullintegrità dellalimento.Le sanzioni sono applicate anche nelle ipotesi in cui gli operatori del settore non attuino , per quanto di competenza,gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o dei mangimi.
La violazione degli obblighi derivanti dallarticolo 18 del citato regolamento CE riguardano la rintracciabilità e nel caspo di reato gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempino agli obblighi previsti dallo stesso articolo 18 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.
Per la violazione degli articoli 19 e 20 dello stesso regolamento CE relativi allavvio delle procedure per il ritiro dal mercato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o u animale d loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità , non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. Nel caso in cui non informassero contestualmente le autorità competenti, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a tremila euro e nel caso in cui non venissero fornite alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, la sanzione passa da duemila a dodicimila euro.
Altre sanzioni amministrative pecuniarie sono previste per le violazioni degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori e nei confronti delloperatore che non incidono sul confezionamento , sulletichettatura o sullintegrità dellalimento.Le sanzioni sono applicate anche nelle ipotesi in cui gli operatori del settore non attuino , per quanto di competenza,gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o dei mangimi.
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