Fonti rinnovabili: individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati ammessi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006 ù pubblicato il Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle attività produttive di concerto con il,Ministero dell’ambiente relativo alla “Individuazione dei rifiuti e dei combustibili dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili”.

Nonostante che con l’emanazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il c.d.Codice ambientale di cui è stato richiesto l’annullamento per la sua incostituzionalità e per altre considerazioni negative avanzate da tutte le associazioni ambientaliste, accolte favorevolmente dal nuovo governo di centro sinistra) sia prevista l’abrogazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997,n.22 (il c.d. Decreto Ronchi) pur mantenendo in essere i vigenti relativi provvedimenti attuativi sino alla, ormai incerta, entrata in vigore del citato “Codice ambientale” di berlusconiana memoria, l’emanazione del decreto 5 maggio 2006 stabilisce in premessa che l’art.17, comma 3 , del decreto legislativo 29 dicembre 2003,387 il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti commissioni parlamentari e d’intesa con la conferenza unificata, venga adottato un decreto con il quale sonpo individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili, stabilendo, inoltre, i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti, unitamente alle modalità con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento deio rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997,n.22.
Nella “Norma finale” prevista dall’articolo 5 del decreto interministeriale viene precisato che i rifiuti di cui all allegato 1 dello stesso decreto , qualora presenti e individui mediante il Codice CER nel decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, sono sottoposti alla disciplina del presente decreto solo nel caso in cui presentino caratteristiche (tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto) difformi da quelle individuate, per ciascuna tipologia del rifiuto, nel citato decreto 5 febbraio 1998.

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