La Cassazione esclude la tutela assicurativa
La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza del 27 gennaio 2006 n. 1718 (Presidente V. Mileo, Relatore N. Capitanio), giudica il comportamento di un lavoratore intervenuto per sedare un lite tra una guardia addetta al servizio di vigilanza ed un terzo soggetto. La Suprema Corte, confermando la decisione di merito, ribadisce l’indirizzo consolidato che esclude l’indenizzabilità dell’infortunio, collegato topograficamente e temporalmente all’attività lavorativa, ma derivante da una scelta arbitraria del lavoratore, con riferimento all’infortunio occorso al lavoratore intervenuto per sedare un lite insorta nell’ambiente lavorativo. Per la Corte la condotta del lavoratore non è giustificata né dai doveri imposti dall’art. 593 cod.pen., riferiti ad un dovere di soccorso e di collaborazione con le forze dellordine rispetto a fatti già avvenuti e non in corso di svolgimento, né è riconducibile ai doveri di solidarietà costituzionalmente previsti, prospettando, anzi, per chi partecipa con le apparenti sembianze di paciere ad una colluttazione tra due soggetti, la possibilità di essere incriminato per rissa ai sensi dell’art. 588 cod.pen.
(AG)
Fonte: www.cortedicassazione.it