Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 132/32 del 7 giugno 2006 è pubblicata una nota orientativa del comitato per i medicinali (CVMP) dellUnione europea sugli Orientamenti relativi alla definizione di rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per lambiente a norma dellarticolo 33, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2001/82/CE-marzo 2006.
Per rischio sintende si norma il prodotto dellentità di un pericolo e la probabilità che levento pericoloso si verifichi. Il termine rischio relativo allimpiego di un medicinale veterinario è definito allarticolo 1,punto 19) della direttiva 2001/82/CE (modificata dalla direttiva 2004/28/CE) come ogni altro connesso alla qualità, alla sicurezza e allefficienza del medicinale per la salute animale o umana e come ogni rischio di effetti indesiderati sullambiente. Tale definizione è completata dal punto 20) della direttiva citata, in cui il rapporto rischi/benefici è definito una valutazione degli effetti terapeutici positivi del medicinale veterinario in relazione ai rischi di cui allarticolo 1,punto 19).
La direttiva 2001/82/CE non contiene una definizione di rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per lambiente, ma autorizza la Commissione a formularne una. Pertanto, secondo la Commissione europea,tramite il Comitato per i medicinali (CVMP), applica la seguente definizione:
-per rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per lambiente sintende una situazione in cui sussiste una notevole probabilità che un medicinale veterinario, nellambito dellimpiego proposto, costituisca un pericolo grave per la salute umana o animale o per lambiente, che non può essere prevenuto, eliminato o evitato.
In questo contesto per grave sintende una situazione che provoca il decesso delle persone esposte o degli animali, o ne mette in pericolo la vita, comporta uninvalidità o unincapacità significativa, unanomalia congenita o un difetto alla nascita, richiede un ricovero ospedaliero o produce segni permanenti o duraturi, ovvero può verosimilmente causare tali effetti qualora il prodotto sia immesso nellambiente.
La valutazione di un rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per lambiente non può essere effettuata isolatamente, ma deve tener conto degli effetti terapeutici positivi del medicinale veterinario in questione: Lespressione rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per lambiente quale figura allarticolo 33, paragrafo 2 della direttiva 2001/82/CE va quindi intesa in connessione con la valutazione globale dei rischi/benefici del medicinale veterinario, considerando il tipo di rischi individuati per la salute umana o animale o per lambiente e i potenziali vantaggi delle indicazioni proposte per le specie interessate.
La direttiva 2001/82/CE non contiene una definizione di rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per lambiente, ma autorizza la Commissione a formularne una. Pertanto, secondo la Commissione europea,tramite il Comitato per i medicinali (CVMP), applica la seguente definizione:
-per rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per lambiente sintende una situazione in cui sussiste una notevole probabilità che un medicinale veterinario, nellambito dellimpiego proposto, costituisca un pericolo grave per la salute umana o animale o per lambiente, che non può essere prevenuto, eliminato o evitato.
In questo contesto per grave sintende una situazione che provoca il decesso delle persone esposte o degli animali, o ne mette in pericolo la vita, comporta uninvalidità o unincapacità significativa, unanomalia congenita o un difetto alla nascita, richiede un ricovero ospedaliero o produce segni permanenti o duraturi, ovvero può verosimilmente causare tali effetti qualora il prodotto sia immesso nellambiente.
La valutazione di un rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per lambiente non può essere effettuata isolatamente, ma deve tener conto degli effetti terapeutici positivi del medicinale veterinario in questione: Lespressione rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per lambiente quale figura allarticolo 33, paragrafo 2 della direttiva 2001/82/CE va quindi intesa in connessione con la valutazione globale dei rischi/benefici del medicinale veterinario, considerando il tipo di rischi individuati per la salute umana o animale o per lambiente e i potenziali vantaggi delle indicazioni proposte per le specie interessate.
Fonte: Eur-Lex
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