Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 157/8 del 9 giugno 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci su strada per l uso di alcune infrastrutture.
Considerando che l eliminazione delle distorsioni della concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri, il buon funzionamento del mercato interno e il miglioramento della competitività dipendono dall istituzione di meccanismi equi di imputazione dei costi connessi all utilizzo delle infrastrutture alle imprese di trasporto, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2006/38/CE del 17 maggio 2007 che modifica la direttiva 1999/67 con la quale è stato raggiunto un certo grado di armonizzazione sulla tariffazione per l utilizzo dell infrastruttura stradale, ma non sufficiente per avere un equo adeguamento al principio chi usa paga e sulla capacità di applicare anche il principio chi inquina paga
Attraverso la differenziazione dei pedaggi intesa a tenere conto della prestazione ambientale degli autoveicoli, in modo da incentivare le condizioni di trasporto sostenibili all interno della Comunità.
L obiettivo di un uso ottimale della rete autostrade esistente e di una riduzione sensibile dei relativi effetti negativi dovrebbe essere raggiunto in modo tale da evitare una doppia imposizione fiscale e senza imporre ulteriori costi agli operatori, al fine di garantire una crescita economica solida e il buon funzionamento del mercato interno, comprese le regioni periferiche.
Gli Stati membri dovranno adeguarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla nuova direttiva entro il 10 giugno 2008.
Attraverso la differenziazione dei pedaggi intesa a tenere conto della prestazione ambientale degli autoveicoli, in modo da incentivare le condizioni di trasporto sostenibili all interno della Comunità.
L obiettivo di un uso ottimale della rete autostrade esistente e di una riduzione sensibile dei relativi effetti negativi dovrebbe essere raggiunto in modo tale da evitare una doppia imposizione fiscale e senza imporre ulteriori costi agli operatori, al fine di garantire una crescita economica solida e il buon funzionamento del mercato interno, comprese le regioni periferiche.
Gli Stati membri dovranno adeguarsi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla nuova direttiva entro il 10 giugno 2008.
Fonte: Eur-Lex
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