Inoltre, il decreto viene applicato ai concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato e definiti, descritti e classificati negli allegati 1,2,3,4.5,6 e 13 al decreto stesso.
Le varie definizioni di “fertilizzante” sono descritte all’articolo 2 del decreto che possono essere immessi in commercio qualora siano soddisfatte le prescrizioni riportate nel citato regolamento (CE) n. 2003/2003.
I prodotti di cui agli allegati precedentemente citati che utilizzano nella composizione prodotti trasformati di origine animale possono essere immessi sul mercato purchè questi ultimi siano conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento (CE)n.1774/2002, e successive modificazioni, sempre che tali prodotti di origine animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento.
La circolazione e l immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del decreto legislativo 217/2006 possono essere vietate p subordinate co provvedimento del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri interessati, quando i predetti fertilizzanti abbiano caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l ambiente o per la pubblica sicurezza.
(LG)