Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 171/35 del 23 giugno 2006 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 884/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità dapplicazione del regolamento(CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri.
Il Regolamento(CE) n. 1290/2005 del Consiglio , del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, allarticolo 10 stabilisce che le misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico possono essere finanziate soltanto se le relative spese sono state eseguite dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, lesecuzione dei compiti relativi alla gestione e al controllo delle misure di intervento può essere delegata, a norma dellarticolo 6, paragrafo 1, secondo comma del medesimo regolamento.
Ritenendo necessario che tali compiti debbano essere eseguiti per il tramite di vari organismi pagatori e che la gestione di determinate misure di ammasso pubblico possa essere affidata a terzi, enti pubblici e privati, sotto la responsabilità dellorganismo pagatore, la Commissione europea ha adottato il Regolamento(CE)n.884/2006 del 21 giugno 2006 per definire lambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisando i loro obblighi e stabilire secondo quali condizioni e quali regole sia possibile affidare a terzi, pubblici o privati, la gestione di determinate misure di ammasso pubblico.
Ritenendo necessario che tali compiti debbano essere eseguiti per il tramite di vari organismi pagatori e che la gestione di determinate misure di ammasso pubblico possa essere affidata a terzi, enti pubblici e privati, sotto la responsabilità dellorganismo pagatore, la Commissione europea ha adottato il Regolamento(CE)n.884/2006 del 21 giugno 2006 per definire lambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisando i loro obblighi e stabilire secondo quali condizioni e quali regole sia possibile affidare a terzi, pubblici o privati, la gestione di determinate misure di ammasso pubblico.
Fonte: Eur-Lex