Dal prossimo 13 ottobre 2006 entrerà in vigore il Regolamento(CE)n.562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE n.44 dell8 giugno 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).
A partire dal prossimo 13 ottobre per gli europei sarà più facile muoversi nellUnione europea con lentrata in vigore del Regolamento(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006. Alla stessa data scatteranno sistemi di controllo identici per chi viene da paesi extraeuropei.
Il Codice frontiere Schengen di cui al regolamento(CE)citato prevede, in particolare,lassenza del controllo sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dellUnione europei, e modalità di controllo uniformi per chi viene da paesi terzi. In caso di minaccia grave per lordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può ripristinare, in via eccezionale, il controllo alle sue frontiere interne per un periodo limitato ad una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se essa supera i trenta giorni. Per un soggiorno non superiore a tre mesi nellarco di sei mesi, i cittadini provenienti da paesi terzi devono essere in possesso di documenti e visti validi, giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, non essere considerati una minaccia per lordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fine della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi. Lattraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera. I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una verifica approfondita sono informati sullobiettivo e sulla procedura seguita per leffettuazione di tale verifica..
Al punto 5) del Codice sii legge che:
La definizione di un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dellUnione e i loro familiari, nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi con la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dallaltro, beneficiano dei diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dellUnione.
Il Codice frontiere Schengen di cui al regolamento(CE)citato prevede, in particolare,lassenza del controllo sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dellUnione europei, e modalità di controllo uniformi per chi viene da paesi terzi. In caso di minaccia grave per lordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può ripristinare, in via eccezionale, il controllo alle sue frontiere interne per un periodo limitato ad una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se essa supera i trenta giorni. Per un soggiorno non superiore a tre mesi nellarco di sei mesi, i cittadini provenienti da paesi terzi devono essere in possesso di documenti e visti validi, giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, non essere considerati una minaccia per lordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fine della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi. Lattraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera. I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una verifica approfondita sono informati sullobiettivo e sulla procedura seguita per leffettuazione di tale verifica..
Al punto 5) del Codice sii legge che:
La definizione di un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dellUnione e i loro familiari, nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi con la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dallaltro, beneficiano dei diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dellUnione.
Fonte: Eur-Lex