Recente sentenza della Corte di Giustizia distingue tra discriminazione fondata su “handicap” ai sensi della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE e nozione di “malattia”
La sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 luglio 2006 distingue tra la nozione di “handicap” e quella di “malattia”, stabilendo che “una persona che è stata licenziata dal suo datore di lavoro esclusivamente per causa di malattia non rientra nel quadro generale per la lotta contro la discriminazione fondata sull’handicap istituito dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE”, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (e, in subordine, sulleventuale divieto di discriminazione fondata sulla malattia). Il caso oggetto della fattispecie si è verificato in Spagna ed è così riassunto dalla stessa Corte: “La sig.ra Tizia lavorava per la XXX, società specializzata nella ristorazione collettiva. Il 14 ottobre 2003 doveva interrompere lattività lavorativa a causa di malattia e, secondo i servizi sanitari pubblici che la seguivano, non era in grado di riprendere a breve termine la sua attività professionale. Il giudice del rinvio non ha fornito alcuna indicazione sulla malattia di cui soffre la sig.ra Tizia. Il 28 maggio 2004 la XXX comunicava alla sig.ra Tizia il suo licenziamento, senza fornirne la causa, pur ammettendo l’irregolarità di quest’ultimo e offrendole un indennizzo. Il 29 giugno 2004 la sig.ra Tizia proponeva ricorso contro la XXX sostenendo che il suo licenziamento era nullo in ragione della disparità di trattamento e della discriminazione di cui era stata oggetto, risultanti dalla situazione di interruzione dell’attività lavorativa nella quale si trovava da otto mesi. Essa chiedeva di condannare la XXX a reintegrarla nel suo posto di lavoro”. Secondo la Corte di Giustizia “La direttiva 2000/78 mira a combattere taluni tipi di discriminazione per quanto riguarda l’occupazione e le condizioni di lavoro. In tale contesto, deve intendersi che la nozione di «handicap» va intesa come un limite che risulta, in particolare, da lesioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale. Nondimeno, utilizzando la nozione di «handicap» all’art. 1 della direttiva di cui trattasi, il legislatore ha deliberatamente scelto un termine diverso da quello di «malattia». È quindi esclusa un’assimilazione pura e semplice delle due nozioni. La direttiva 2000/78 non contiene alcuna indicazione che lasci intendere che i lavoratori sono tutelati in base al divieto di discriminazione fondata sull’handicap appena si manifesti una qualunque malattia”. Pertanto “una persona che è stata licenziata dal suo datore di lavoro esclusivamente per causa di malattia non rientra nel quadro generale per la lotta contro la discriminazione fondata sull’handicap istituito dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.
(A.G.)
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