Decreto Amianto, testo in Gazzetta – Convegno e Corso Lunedì 18/09/2006 a Milano. Entra in vigore il 26 settembre 2006 – Speciale in Rivista Ambiente e Lavoro settembre

Il “Decreto Amianto” (D.Lgs. 25 luglio 2006 n. 257) è pubblicato sulla G.U. n. 211 di lunedì 11 settembre 2006. Abroga il Capo III del D.Lgs. 277/91. Attenzione: entrerà in vigore il 26 settembre 2006. Per favorirne la conoscenza e l’applicazione promuoviamo il 18 settembre un Convegno (mattina) e un Corso (pomeriggio, 4 ore). Ulteriori Convegni a Reggio Emilia e Modena; successivamente in altre città.

Il “Decreto Amianto” (D.Lgs. 25 luglio 2006 n. 257) entrerà in vigore il 26 settembre 2006 (è pubblicato sulla G.U. di lunedì 11 settembre 2006).
Abroga il Capo III del D.Lgs. 277/91 e introduce il nuovo Titolo VI-bis nel D.Lgs. 626/94: Articoli da ART. 59-bis a 59-septiesdecies ed innova anche le sanzioni (art. 89).
Recepisce la Direttiva 2003/18/CE.

Per favorirne la conoscenza e l’applicazione promuoviamo il 18 settembre un Convegno (mattina) e un Corso (pomeriggio, 4 ore).

Abbiamo anche pubblicato uno speciale sul n. 20 di “Rivista Ambiente e Lavoro” di settembre 2006.

Ulteriori iniziative informative a Reggio Emilia e Modena; successivamente in altre città.

Diamo pubblicamente atto e ringraziamo il Dott. Francesco Nocita, Direttore della Gazzetta Ufficiale, per l’impegno asunto a favore della più rapida la pubblicazione del “Decreto Amianto” sulla G.U.

Ringraziamo, altresì, gli altri Uffici governativi che ci hanno consentito di pubblicare in anteprima il testo del “Decreto Amianto”.

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PRIME NOTE del Dott. FULVIO D’ORSI
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Il nuovo decreto sull’amianto innova e ammoderna la normativa di tutela dei lavoratori professionalmente esposti rendendola coerente con la situazione italiana in cui da tempo non vi è più alcuna attività di produzione, le eventuali esposizioni professionali sono estremamente controllate contenute ed è stato istituito l’albo delle imprese di bonifica.

I valore limite di esposizione professionali sono ridotti al livello di 100 f/l, valore che rappresentava nella normativa previgente il livello di azione. La norma mantiene contenuti tecnici specifici per quanto riguarda i metodi di valutazione dell’esposizione (misura della concentrazione di fibre aerodisperse) e si ricollega esplicitamente al DM 14/5/1996 che definisce i requisiti dei laboratori in grado di effettuare questo tipo di misure. Viene inoltre stabilito l’obbligo che qualsiasi attività di demolizione e di rimozione possa essere effettuata solo da imprese iscritte all’albo dei bonificatori.

La normativa sulla sorveglianza sanitaria viene completamente innovata lasciando ampia facoltà al medico competente di stabilire il protocollo di accertamenti e abolendo le norme previgenti del 1965 e del 1987.
Gli obblighi documentali sono in gran parte semplificati.
Le sanzioni sono ridotte di molto, essendo state riportate al livello di tutte le altre previste dal D.Lgs. 626/94.

Le modifiche proposte dalla conferenza delle regioni e delle province autonome sono state recepite solo in minima parte, in particolare sono stati rigettati anche alcuni punti estremamente qualificanti quali la richiesta di estendere l’obbligo di notifica a tutte le attività a rischio di amianto e di mantenere il potere dell’organo di vigilanza di emanare prescrizioni in merito ai piani di lavoro per la rimozione dell’amianto, che invece è stato abrogato.

Nell’insieme si tratta di una legge che da un lato introduce obblighi di maggior tutela, mentre dall’altro riduce gli strumenti ed i poteri di controllo. E’ difficile quindi stabilire se l’applicazione della nuova normativa così come è stata emanata porterà nelle situazioni concrete ad una riduzione o ad un aumento del rischio, anche perchè occorrerà verificare in dettaglio come essa si ricollega a tutta l’ampia normativa tecnica emanata in questi anni in attuazione della legge 257/92 sulla cessazione dell’impiego dell’amianto.

(RMP)

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