Bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto: attrezzature minime

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11-9-2006 è pubblicata la Deliberazione 10 luglio 2006 del Comitato nazionale dell’albo dei gestori ambientali avente per oggetto “Disponibilità attrezzature minime per l’iscrizione nella categoria B – bonifica dei siti, e nella categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto”.

Richiamandosi a varie deliberazioni precedenti, relative alla disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai criteri ed requisiti per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10 e al fine di coordinare la normativa per l’iscrizione nell’Albo con quella relativa alla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, prevedendo anche la locazione tra i titoli da ritenersi idonei per dimostrare la piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature minime volte a garantire nell’arco temporale dell’iscrizione la permanenza della esclusiva e piena disponibilità delle attrezzature minime mediante locazione, il Comitato nazionale dell’Albo dei gestori ambientali, con la Deliberazione 10 luglio 2006, ha stabilito che “1. La piena ed eclusiva disponibilità delle attrezzature minime per l’iscrizione nell categoria 9 e nella categoria 10 di cui alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e alla deliberazione 30 marzo 2004, prot. 01/CN/ALBO può essere dimostrata anche mediante contratto di locazione, stipulato in forma scritta con firme autenticate da pubblico ufficiale e avere una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione all’Albo dell’impresa locataria, oppure, in cso di impresa già iscritta, avere durata almeno pari al residuo periodo di validità dell’iscrizione.

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