Termine per l’impugnazione del licenziamento collettivo

La Cassazione stabilisce che è di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione come quello per il licenziamento individuale

La Cassazione Civile, con la sentenza n. 21648 del 9 ottobre 2006, ha stabilito che il termine per l’impugnazione del licenziamento collettivo, al pari di quello relativo al licenziamento individuale, è di 60 giorni dal ricevimento della intimazione.

Il fatto che l’art. 5 della legge n. 223 del 1991 contenga un’espressione diversa rispetto a quella utilizzata dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 non modifica tale situazione, in quanto, sebbene nel caso dei licenziamenti collettivi venga usato il termine “può” e non il termine “deve” (usato per quelli individuali), ciò significa solo che si tratta di un onere e non di un obbligo, nel senso che il lavoratore può impugnare o meno il licenziamento collettivo, ma nel momento in cui decide di impugnarlo, deve farlo nel termine perentorio di sessanta giorni. Cfr., tra i precedenti, Cassazione Sez. Lav. n. 12680 del 2003.

(AG)

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