Il fatto che l’art. 5 della legge n. 223 del 1991 contenga un’espressione diversa rispetto a quella utilizzata dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 non modifica tale situazione, in quanto, sebbene nel caso dei licenziamenti collettivi venga usato il termine “può” e non il termine “deve” (usato per quelli individuali), ciò significa solo che si tratta di un onere e non di un obbligo, nel senso che il lavoratore può impugnare o meno il licenziamento collettivo, ma nel momento in cui decide di impugnarlo, deve farlo nel termine perentorio di sessanta giorni. Cfr., tra i precedenti, Cassazione Sez. Lav. n. 12680 del 2003.
(AG)