Sentenza del TAR di Reggio Calabria specifica i criteri per il riparto di giurisdizione
Il TAR di Reggio Calabria ha stabilito, con la sentenza n. 1642 del 25 ottobre 2006, che la giurisdizione esclusiva del giudica amministrativo riguarda solo la fase pubblicistica di scelta del contraente e non le controversie sorte nella fase privatistica di esecuzione del contratto.
Il ricorso finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni causati dall’inadempimento della pubblica amministrazione va presentato avanti al giudice ordinario.
La motivazione della sentenza precisa che “per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario è sufficiente, infatti, che la pretesa dell’attore si fondi sull’esistenza di una aggiudicazione definitiva in seguito a pubblici incanti o a private licitazioni, la quale, equivalendo al contratto “per ogni legale effetto” (art. 16 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440), conferisce alla posizione giuridica dedotta in giudizio dall’aggiudicatario la natura di diritto soggettivo derivante dal contratto (così Cass. S.U., 15 aprile 2003 n. 5992).
Né è ravvisabile in tale ambito una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: non può invocarsi, infatti, nè lart. 33 d.lgs. n. 80/98, come modif. dallart. 7 l.n. 207/00 come prospettato dal ricorrente nella memoria difensiva atteso che si tratta di disposizione che riguarda espressamente i servizi pubblici, nè lart. 6 l.n. 205/00, che riguarda esclusivamente le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, mentre, nel caso in esame, la procedura si è ormai conclusa.”
AG
Il ricorso finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni causati dall’inadempimento della pubblica amministrazione va presentato avanti al giudice ordinario.
La motivazione della sentenza precisa che “per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario è sufficiente, infatti, che la pretesa dell’attore si fondi sull’esistenza di una aggiudicazione definitiva in seguito a pubblici incanti o a private licitazioni, la quale, equivalendo al contratto “per ogni legale effetto” (art. 16 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440), conferisce alla posizione giuridica dedotta in giudizio dall’aggiudicatario la natura di diritto soggettivo derivante dal contratto (così Cass. S.U., 15 aprile 2003 n. 5992).
Né è ravvisabile in tale ambito una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: non può invocarsi, infatti, nè lart. 33 d.lgs. n. 80/98, come modif. dallart. 7 l.n. 207/00 come prospettato dal ricorrente nella memoria difensiva atteso che si tratta di disposizione che riguarda espressamente i servizi pubblici, nè lart. 6 l.n. 205/00, che riguarda esclusivamente le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, mentre, nel caso in esame, la procedura si è ormai conclusa.”
AG
Fonte: TAR di Reggio Calabria
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