Permesso di costruire: sentenza del TAR del Veneto

Il diniego del permesso di costruire dev’essere anticipato dalla previa comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sezione II, con la sentenza del 6 novembre 2006 n. 3674, ha stabilito che il diniego del permesso di costruire dev’essere anticipato dalla previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
Nella fattispecie il Tribunale accoglie il ricorso avanzato dalla ricorrente contro il Comune di L. (nella persona del Sindaco) per ottenere l’annullamento dell’atto impugnato, con la motivazione che “il diniego del permesso a costruire, oggetto del presente gravame, risulta non essere stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10 bis, L. 7.8.1990 n. 241”.

AG

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