Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 310/1 del 9 novembre 2006 è pubblicato il Regolamento(CE)n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato.
Il Regolamento (CE) N. 1638/2006 è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dellUnione Europeo nellintento di potenziare lefficacia degli aiuti esterni della Comunità, proponendo un nuovo quadro regolamentare di pianificazione e prestazioni delle attività di assistenza, in particolare per quanto riguarda gli strumenti generali di sostegno alle politiche di relazioni esterne dellUnione europea.
Richiamandosi ai Consigli europei di Copenaghen e di Bruxelles (2002 e 2004), dove sono stati ribaditi la determinazione dellUnione europea di evitare il sorgere di nuove linee di demarcazione in Europa e di promuovere la stabilità e la prosperità e la prosperità allinterno dellUE, oltre al consolidamento della cooperazione con i vicini, tramite il partenariato e il coinvolgimento comune sui valori condivisi della democrazia e del rispetto dei diritti umani, nonché dei principi delleconomia di mercato , del commercio aperto, regolamentato ed equo , dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà, con questo Regolamento (CE) si è voluto istituire uno strumento unico destinato a sostituire parte degli strumenti preesistenti, in modo tale da garantire la coerenza dellassistenza e da semplificarne la programmazione e la gestione, nellintento di aiutare i paesi partner limitrofi a realizzare i propri obiettivi e di programmarne la cooperazione con gli Stati membri dellUE.
Il presente Regolamento stabilisce per il periodo 2007-2013 una dotazione finanziaria che costituisce per lautorità di bilancio il riferimento principale, ai sensi del punto 37 dellaccordo interistituzionale del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo , il Consiglio e l Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.
Le misure necessarie per lattuazione del regolamento sono state dotate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
I programmi operativi troveranno, di regola, attuazione tramite la gestione da parte di unautorità di gestione congiunta con sede in uno degli Stati membri.
Richiamandosi ai Consigli europei di Copenaghen e di Bruxelles (2002 e 2004), dove sono stati ribaditi la determinazione dellUnione europea di evitare il sorgere di nuove linee di demarcazione in Europa e di promuovere la stabilità e la prosperità e la prosperità allinterno dellUE, oltre al consolidamento della cooperazione con i vicini, tramite il partenariato e il coinvolgimento comune sui valori condivisi della democrazia e del rispetto dei diritti umani, nonché dei principi delleconomia di mercato , del commercio aperto, regolamentato ed equo , dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà, con questo Regolamento (CE) si è voluto istituire uno strumento unico destinato a sostituire parte degli strumenti preesistenti, in modo tale da garantire la coerenza dellassistenza e da semplificarne la programmazione e la gestione, nellintento di aiutare i paesi partner limitrofi a realizzare i propri obiettivi e di programmarne la cooperazione con gli Stati membri dellUE.
Il presente Regolamento stabilisce per il periodo 2007-2013 una dotazione finanziaria che costituisce per lautorità di bilancio il riferimento principale, ai sensi del punto 37 dellaccordo interistituzionale del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo , il Consiglio e l Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.
Le misure necessarie per lattuazione del regolamento sono state dotate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
I programmi operativi troveranno, di regola, attuazione tramite la gestione da parte di unautorità di gestione congiunta con sede in uno degli Stati membri.
Fonte: Eur-Lex
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