Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 316/12 del 16 novembre 2006 è pubblicata la Decisione della Commissione (2006/780/CE) del 13 novembre 2006 finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas nellambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, stabilisce, fra laltro, che gli Stati membri devono far sì che , quando ospitano attività di progetto istituite nellambito dei meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto non vengano rilasciate unità di riduzione delle emissioni (ERU) o riduzioni certificate delle emissioni (CER) per le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas serra degli impianti rientranti nel sistema di scambio delle quote di emissione, perché ciò comporterebbe una doppia contabilizzazione delle riduzioni o limitazioni delle emissioni.
Nella Considerazione 2) alla Decisione, ad esempio, viene precisato che tali riduzioni o limitazioni, in particolare, potrebbero verificarsi se unattività di progetto per il passaggio ad un combustibile diverso avviene in un impianto che rientra nellambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, se unattività di progetto nel settore della generazione di calore in ambito urbano determina una minor produzione in un altro impianto che rientra nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione o ancora se unattività di progetto riguardante un impianto eolico o idroelettrico fornisce elettricità alla rete elettrica, sostituendo in tal modo la generazione di elettricità da combustibili fossili.
Poiché gli Stati membri potrebbero essersi impegnati a rilasciare ERU e CER che comportano una doppia contabilizzazione prima delladozione dellarticolo 11ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, larticolo 11 ter, paragrafo 3 e 4 consente il rilascio di ERU e di CER fino al 31 dicembre 2012, distinguendo tra i casi in cui è possibile determinare lentità delle riduzioni o delle limitazioni in ciascuno impianto che rientra nel sistema comunitario di scambio delle quote ed è interessato dallattività di progetto (riduzioni o limitazioni dirette) e i casi in cui lentità delle riduzioni o delle limitazioni può essere calcolata solo per un gruppo di impianti rientranti nel sistema comunitario di scambio.
La Decisione della Commissione del 13 novembre 2006, allarticolo 3 precisa che nellambito dei piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012 gli Stati membri prevedono, nella quantità totale di quote assegnate, un accantonamento di quote per ciascuna attività di progetto, presentato secondo il modello definito nella tabella dellallegato 1 alla Decisione se, prima della scadenza fissata per la notifica dei piani nazionali di assegnazione. Una volta approvato dalla Commissione e dopo che le informazioni relative allattività di progetto in qualità di paese ospitante sono state verificate da un verificatore indipendente. La certificazione del verificatore stabilirà che le ERU o le CER da rilasciare non comportano una doppia contabilizzazione.
Nella Considerazione 2) alla Decisione, ad esempio, viene precisato che tali riduzioni o limitazioni, in particolare, potrebbero verificarsi se unattività di progetto per il passaggio ad un combustibile diverso avviene in un impianto che rientra nellambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, se unattività di progetto nel settore della generazione di calore in ambito urbano determina una minor produzione in un altro impianto che rientra nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione o ancora se unattività di progetto riguardante un impianto eolico o idroelettrico fornisce elettricità alla rete elettrica, sostituendo in tal modo la generazione di elettricità da combustibili fossili.
Poiché gli Stati membri potrebbero essersi impegnati a rilasciare ERU e CER che comportano una doppia contabilizzazione prima delladozione dellarticolo 11ter, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, larticolo 11 ter, paragrafo 3 e 4 consente il rilascio di ERU e di CER fino al 31 dicembre 2012, distinguendo tra i casi in cui è possibile determinare lentità delle riduzioni o delle limitazioni in ciascuno impianto che rientra nel sistema comunitario di scambio delle quote ed è interessato dallattività di progetto (riduzioni o limitazioni dirette) e i casi in cui lentità delle riduzioni o delle limitazioni può essere calcolata solo per un gruppo di impianti rientranti nel sistema comunitario di scambio.
La Decisione della Commissione del 13 novembre 2006, allarticolo 3 precisa che nellambito dei piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012 gli Stati membri prevedono, nella quantità totale di quote assegnate, un accantonamento di quote per ciascuna attività di progetto, presentato secondo il modello definito nella tabella dellallegato 1 alla Decisione se, prima della scadenza fissata per la notifica dei piani nazionali di assegnazione. Una volta approvato dalla Commissione e dopo che le informazioni relative allattività di progetto in qualità di paese ospitante sono state verificate da un verificatore indipendente. La certificazione del verificatore stabilirà che le ERU o le CER da rilasciare non comportano una doppia contabilizzazione.
Fonte: Eur-Lex
Approfondimenti