Ciò in quanto “le funzioni del Preside quali identificate dallart. 3 del d.P.R. 31.05.1974, n. 417, non implicano, a differenza del personale insegnante, uno stabile contatto con gli alunni, nel qual caso in sede di visita ispettiva il loro corretto e proficuo svolgimento viene necessariamente correlarsi a condizioni di pieno e continuo svolgimento dei compiti didattici.
Diversamente l’idoneità ed attitudine del preside all’espletamento dei compiti di indirizzo e coordinamento della gestione amministrativa e didattica delle scuola può essere coerentemente apprezzato anche in situazioni in cui le lezioni non vengono svolte, trattandosi di funzioni che con carattere di continuità vengono ad interessare listituzione scolastica, tanto più nei momenti di disfunzione dellordinaria gestione dovute allo stato di agitazione degli studenti.“
AG