La Commissione è così composta :
Presidente TOFANI Oreste, AN
Membri:
– AUGELLO Andrea, AN
– BIANCONI Laura, FI
– BOBBA Luigi, Ulivo
– CUTRUFO Mauro, DC-PRI-IND-MPADI
– SIENA Piero, Ulivo
– GALLI Dario, LNP
– MARCORA Luca, Ulivo
– MONGIELLO Colomba, Ulivo
– MORRA Carmelo, FI
– PARAVIA Antonio, AN
– PERRIN Carlo, Aut
– PICCONE Filippo, FI
– POLI Nedo Lorenzo, UDC
– RAME Franca, Misto, IdV
– ROILO Giorgio, Ulivo
– ROSSI Paolo, Ulivo
– SANCIU Fedele, FI
– TIBALDI Dino, IU-Verdi-Com
– TURIGLIATTO Franco, RC-SE
– ZUCCHERINI Stefano, RC-SE
Art. 1.
È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, di seguito denominata «Commissione».
Art. 2.
La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti, e convoca la Commissione affinché proceda all’elezione di due vicepresidenti e di due segretari.
Art. 3.
La Commissione accerta:
a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all’assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;
b) l’entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;
d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l’efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario;e) l’idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche;
f) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro;
g) l’incidenza nel fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.
Art. 4
La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio del Senato.
Art. 5
Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L’attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell’inizio dei lavori.
Art. 6
La Commissione conclude i lavori nel termine di sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Senato una relazione sulle risultanze delle indagini.
(RMP)