Il datore di lavoro delegante è comunque tenuto a vigilare e a controllare che il delegato usi concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive
La Cassazione Penale – Sezione Quinta – ha stabilito, con la sentenza del 22 novembre 2006 n. 38425 (D.F.M.) che il datore di lavoro che abbia “delegato” a terzi (dirigenti o preposti) alcuni compiti antinfortunistici – tra quelli per i quali è configurabile una delega di funzioni – è comunque tenuto a vigilare e a controllare che il delegato usi concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive.
Si ricorda che lart. 1 comma 4-ter del D.Lgs. 626/1994 individua gli obblighi indelegabili da parte del Datore di Lavoro, stabilendo che nellambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il Datore di Lavoro non può delegare quelli previsti dallart. 4, commi 1, 2 e 4, lettera a), e 11 primo periodo, ovvero:
– la valutazione del rischi (ex art. 4 comma 1);
– lelaborazione del documento di valutazione dei rischi contenente la relazione sulla valutazione dei rischi, lindividuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI e il piano di miglioramento nel tempo (ex art. 4 comma 2);
– la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno allazienda (ex art. 4 comma 4 lett. a));
– lautocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi ed adempimento degli obblighi relativi consentita al Datore di Lavoro delle aziende familiari e di quelle che occupano fino a dieci addetti.
Il D.Lgs. 626/1994 opera così, attraverso lelencazione contenuta allart. 1, una distinzione tra gli obblighi primari di sicurezza, incombenti sul Datore di Lavoro, qualificati intrasferibili, e tutti gli altri obblighi – ritenuti implicitamente delegabili – di natura meramente esecutiva o comunque non collegati alla funzione direttiva del Datore di Lavoro, come risulta con chiarezza dalla pronuncia della Cassazione di seguito riportata: In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando le misure antinfortunistiche devono essere apprestate a livello direttivo, limprenditore, essendo destinatario dellobbligo per le precise ed inequivoche prescrizioni dellart. 2087 cod. civ., non può delegarne ad altri losservanza.
In sede di materiale attuazione delle misure, può esservi la delega a preposti a singoli incarichi, ma costoro di regola non si sostituiscono alle mansioni direttive dellimprenditore, tranne che, per le grandissime dimensioni dellimpresa, non vi sia la nomina di un direttore qualificato e capace e soprattutto dotato di poteri di ampia iniziativa nel campo della prevenzione” (Cass. IV, sent. 8337 del 17.7.1987).
Si ricorda che lart. 1 comma 4-ter del D.Lgs. 626/1994 individua gli obblighi indelegabili da parte del Datore di Lavoro, stabilendo che nellambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il Datore di Lavoro non può delegare quelli previsti dallart. 4, commi 1, 2 e 4, lettera a), e 11 primo periodo, ovvero:
– la valutazione del rischi (ex art. 4 comma 1);
– lelaborazione del documento di valutazione dei rischi contenente la relazione sulla valutazione dei rischi, lindividuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI e il piano di miglioramento nel tempo (ex art. 4 comma 2);
– la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno allazienda (ex art. 4 comma 4 lett. a));
– lautocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi ed adempimento degli obblighi relativi consentita al Datore di Lavoro delle aziende familiari e di quelle che occupano fino a dieci addetti.
Il D.Lgs. 626/1994 opera così, attraverso lelencazione contenuta allart. 1, una distinzione tra gli obblighi primari di sicurezza, incombenti sul Datore di Lavoro, qualificati intrasferibili, e tutti gli altri obblighi – ritenuti implicitamente delegabili – di natura meramente esecutiva o comunque non collegati alla funzione direttiva del Datore di Lavoro, come risulta con chiarezza dalla pronuncia della Cassazione di seguito riportata: In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando le misure antinfortunistiche devono essere apprestate a livello direttivo, limprenditore, essendo destinatario dellobbligo per le precise ed inequivoche prescrizioni dellart. 2087 cod. civ., non può delegarne ad altri losservanza.
In sede di materiale attuazione delle misure, può esservi la delega a preposti a singoli incarichi, ma costoro di regola non si sostituiscono alle mansioni direttive dellimprenditore, tranne che, per le grandissime dimensioni dellimpresa, non vi sia la nomina di un direttore qualificato e capace e soprattutto dotato di poteri di ampia iniziativa nel campo della prevenzione” (Cass. IV, sent. 8337 del 17.7.1987).
AG
Fonte: Corte di Cassazione Penale