Regime contributivo lavoratori italiani assunti all’estero: sentenza Cassazione

Ai lavoratori assunti con contratto presso gli uffici all’estero si applica la disciplina speciale prevista dal D.P.R. n. 18 del 1967

La Cassazione Civile Sezione Lavoro ha stabilito, con la sentenza n. 24592 del 20 novembre 2006, che per quanto attiene agli aspetti previdenziali, ai lavoratori assunti con contratto presso gli uffici all’estero si applica la disciplina speciale prevista dal D.P.R. n. 18 del 1967, senza che essa possa ritenersi implicitamente abrogata da quella generale contemplata dall’art. 12 della legge n. 153 del 1969, secondo il principio della territorialità dell’obbligo contributivo nell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 369 del 1985, poiché con quest’ultima pronuncia non è stata, comunque, affermata una regola di assoluta identità di regime previdenziale tra coloro che lavorano all’estero e quelli che rendono le loro prestazioni nel territorio nazionale.

AG

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