Infermità del pubblico dipendente per causa di servizio:sentenza del Consiglio di Stato

Pronuncia sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità del pubblico dipendente, non direttamente collegabile a particolare attività patogena

Con la sentenza del 21 novembre 2006 n. 6808, la sezione quarta del Consiglio di Stato ha sancito che nell’accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di un pubblico dipendente, è necessario avere riguardo alle materiali circostanze di fatto del servizio nel loro aspetto quantitativo e qualitativo, oltre che alle condizioni soggettive ed ambientali in cui esso viene reso.
Nella fattispecie era oggetto di giudizio l’infermità (consistente in un “disturbo schizofreniforme”) da cui era risultato affetto un agente di custodia dipendente dell’Amministrazione penitenziaria.
“Orbene, rileva il Collegio che, se è vero che, nell’accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di un pubblico dipendente, occorre aver riguardo alle materiali circostanze di fatto del servizio nel loro aspetto quantitativo e qualitativo, oltre che alle condizioni soggettive ed ambientali in cui esso viene reso ( Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.11.1996, n. 1615 ), del tutto congruamente i richiamati pareri ( che si atteggiano quale esercizio di un autonomo potere valutativo proprio di detti organi, di natura tecnica, nel quale il giudice amministrativo può inserirsi solo se emergano manifestazioni di non logicità nel percorso che conduce al parere: C. Stato, sez. V, 28-06-2002, n. 3561 ) hanno ritenuto che il servizio prestato dall’odierno appellante ( considerato sia in relazione alla sua durata che in relazione alle condizioni e modalità del suo svolgimento ) non può aver influito sull’insorgenza o sul più rapido decorso invalidante dell’infermità morbosa.
D’altra parte, in caso di malattia, quale quella per cui è causa, non direttamente collegabile con una particolare attività patogena del soggetto, occorre che colui che ne chiede il riconoscimento fornisca la prova delle specifiche caratteristiche e delle concrete modalità di svolgimento dell’attività deputatagli, della malattia di cui è portatore, nonché del nesso eziologico, dandone completa dimostrazione in eventuale opposizione con le contrastanti confutazioni della controparte.”

AG

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