Il Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 , tenutosi nella inconsueta ex reggia di Caserta, ha approvato un disegno di legge delega per la riforma della cooperazione dellItalia con i Paesi in via di sviluppo. Il provvedimento rivisita lintero settore della cooperazione con i PVS, in linea con gli assetti normativi internazionali profondamente mutati dal 1987, anno in cui lItalia si dotò della legge n. 49 del 1987 in vigore.
Con questa delega viene delineato un nuovo sistema di organizzazione delle strutture preposte alla gestione e alla esecuzione degli interventi, attraverso listituzione della Agenzia per la cooperazione e la solidarietà internazionale. LAgenzia è destinata ad ereditare e raggruppare i compiti e le attività della cooperazione allo sviluppo della Farnesina. Sarà di fatto un organismo di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato, che attuerà gli indirizzi e le finalità della politica di cooperazione stabiliti dal Ministro degli Esteri, assicurando la coerenza di tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, incluse quelle proposte delle regioni e degli enti locali. Potrà, inoltre, promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione e iniziative volte ad attrarre capitali privati per la realizzazione di interventi di solidarietà internazionale destinati a fronteggiare le emergenze umanitarie. Erogherà, inoltre, servizi, assistenza e supporto alle altre Amministrazioni per lo svolgimento di attività di cooperazione.
La delega, ovviamente, dovrà essere attuata seguendo determinati principi e criteri direttivi finalizzati : ad assicurare lunitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, a prevedere il vincolo di destinazione per gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo : non potranno essere utilizzati per lo svolgimento di attività militari; a prevedere che nellattività di cooperazione allo sviluppo sia privilegiato limpiego di beni e servizi prodotti nei Paesi in cui si realizzano gli interventi; a riconoscere la funzione della cooperazione decentrata; a valorizzare il ruolo dei soggetti pubblici e privati operanti in tale settore.
Il disegno di legge dovrà prima ricevere il parere della Conferenza Stato-Regioni, per poi andare allesame delle Camere. Il testo è suscettibile di modifiche in qualsiasi momento fino al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La delega, ovviamente, dovrà essere attuata seguendo determinati principi e criteri direttivi finalizzati : ad assicurare lunitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, a prevedere il vincolo di destinazione per gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo : non potranno essere utilizzati per lo svolgimento di attività militari; a prevedere che nellattività di cooperazione allo sviluppo sia privilegiato limpiego di beni e servizi prodotti nei Paesi in cui si realizzano gli interventi; a riconoscere la funzione della cooperazione decentrata; a valorizzare il ruolo dei soggetti pubblici e privati operanti in tale settore.
Il disegno di legge dovrà prima ricevere il parere della Conferenza Stato-Regioni, per poi andare allesame delle Camere. Il testo è suscettibile di modifiche in qualsiasi momento fino al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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