Principio di Protezione Oggettiva: sentenza Cassazione Penale

La Cassazione Penale, con una sentenza che si inserisce nel solco di un orientamento consolidato, ribadisce che le norme antinfortunistiche sono finalizzate a tutelare il lavoratore anche da infortuni derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia

La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza del 21 dicembre 2006 n. 41951, ha ribadito che poichè le norme che mirano a prevenire gli infortuni sul lavoro sono finalizzate a tutelare il lavoratore anche da infortuni derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, un comportamento anomalo del lavoratore stesso può assumere valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, escludendo così la responsabilità del datore di lavoro, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al processo produttivo, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.
La sentenza in oggetto si inserisce nel solco di un orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale “la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all’attività lavorativa, cioè non abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro” (v. per tutte Cass. 19 agosto 1996 n. 7636; 22 luglio 2002 n. 10706; 21 maggio 2002 n. 7454; 19 aprile 2003 n. 6377; 18 febbraio 2004 n. 3213; 24 marzo 2004 n. 5920; 14 febbraio 2005 n. 2930).
Tale impostazione è un’applicazione del “principio di protezione oggettiva”, che assurge a principio generale dell’ordinamento antinfortunistico, in virtù del quale “le norme antinfortunistiche sono dettate al fine di ottenere la sicurezza delle condizioni di lavoro e di evitare gli incidenti ai lavoratori in ogni caso, e cioè quando essi stessi, per imprudenza, disattenzione, assuefazione al pericolo, possono provocare l’evento ”.
Per un approfondimento in merito a tale tematica, V. Commento a Cass. Civ. Sez. Lav. 8 marzo 2006 n. 4980, di Anna Guardavilla in Rivista Ambiente e Lavoro, gennaio 2007, p. 37 e ss.

AG

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