Danno morale da amianto : il risarcimento presuppone la prova della gravità dell’evento

La Sentenza n. 23719 del 7 novembre 2006 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il risarcimento del danno morale per il turbamento psico – fisico, può connesso allo svolgimento di attività connesse all’esposizione all’amianto deve essere dimostrato.

La Sentenza n. 23719 del 7 novembre 2006 della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha stabilito che il risarcimento del danno morale per il turbamento psico-fisico connesso alla pericolosa esposizione all’inquinamento ambientale puà prescindere anche da un’effettiva lesione dell’integrità psico-fisica, ma postula, in ogni caso, la prova, a cura del richiedente, della rilevante gravità dell’evento, dell’effettivo turbamento psichico e dell’esistenza di un nesso eziologico fra tale turbamento e l’evento dannoso.
Il principio è ffermato dalla Suprema Corte in una controversia concernente la richiesta di risarcimento danni, lamentati dai dipendenti di un’azienda esposti, nello svolgimento delle mansioni lavorative, all’inalazione di polveri di amianto.
Nell’occasione, la Corte ha cura di precisare che la mera prospettazione, da parte del lavoratore, dello svolgimento dell’attività in un ambiente inquinato non rileva ai fini della dimostrazione della situazione di turbamento psico-fisico, richiesta ai fini del risarcimento del danno. Tale situazione di turbamento può, invece, essere desunta dal giudice attraverso il riferimento alle circostanze esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, l’insonnia, l’inappetenza o disturbi comportamentali in genere.

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