Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 70E/1 del 27 marzo 2007 è pubblicata la Posizione Comune (CE) N. 2/2007 definita dal Consiglio l11 dicembre 2006 in vista delladozione del Regolamento(CE)
.2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti(CEE) del Consiglio n.1191/69 e (CEE) n. 1107/70.
Considerando che gli obiettivi principali definiti nel Libro Bianco della Commissione, del 12 settembre 2001, “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, consistono nel garantire servizi di trasporto di passeggeri sicuri, efficaci e di qualità grazie ad una concorrenza regolamentata, che assicuri anche la trasparenza e lefficienza dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei fattori sociali, ambientali e di sviluppo regionale, o nelloffrire condizioni tariffarie specifiche a talune categorie di viaggiatori, ad esempio i pensionati, ed eliminare le disparità tra imprese di trasporto provenienti da Stati membri diversi che possono alterare in modo sostanziale la concorrenza, il Consiglio dell11 dicembre 2006 ha definito la Posizione Comune (CE) N. 2/2007 per adeguare ladozione del previsto Regolamento(CE) in materia alle modalità con le quali le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra laltro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire.
Pertanto, le finalità e lambito di applicazione del nuovo regolamento che abrogherà i precedenti regolamenti(CEE) n. 1191/69, le cui disposizioni restano tuttavia applicabili ai servizi di trasporto merci per un periodo di tre anni dopo lentrata in vigore del nuovo regolamento, e (CEE) n. 1107/70 prevede le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico per la compensazione degli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dellassolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
Il nuovo regolamento(CE) sarà applicato allesercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia ed altri modi di trasporto su rotaia o su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico. Il regolamento può essere applicato dagli Stati membri anche al trasporto pubblico di passeggeri per vie dacqua interne.
Pertanto, le finalità e lambito di applicazione del nuovo regolamento che abrogherà i precedenti regolamenti(CEE) n. 1191/69, le cui disposizioni restano tuttavia applicabili ai servizi di trasporto merci per un periodo di tre anni dopo lentrata in vigore del nuovo regolamento, e (CEE) n. 1107/70 prevede le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico per la compensazione degli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dellassolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
Il nuovo regolamento(CE) sarà applicato allesercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia ed altri modi di trasporto su rotaia o su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico. Il regolamento può essere applicato dagli Stati membri anche al trasporto pubblico di passeggeri per vie dacqua interne.
Fonte: Eur-Lex
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