Il ddl inserisce nel codice penale una serie di delitti dolosi (solo in taluni casi previsti in forma colposa) al fine di un più incisivo contrasto degli attentati al bene ambientale inteso nellaccezione più ampia; tra tali delitti si menzionano il traffico illecito di rifiuti e il disastro ambientale; nella consapevolezza che lecosistema necessiti della tutela quanto più forte possibile, il Governo fornisce una risposta a indirizzi in tal senso espressi in sede comunitaria (proposta della Commissione Europea sulla protezione dellambiente attraverso la legge penale) e anticipa lattuazione di norme europee in materia.
Il ddl inizierà ora l’iter per l’approvazione da parte del Parlamento, che potrebbe essere non breve e non semplice.
Scheda di sintesi del ddl:
1) LAmbiente diventa un bene tutelato anche dai Codici
2) Il ddl è già in sintonia con la proposta della Commissione Europea
3) Come per tutti i maggiori paesi europei anche per lItalia i crimini ambientali verranno sanzionati dal Codice penale
4) Le sanzioni penali significano maggiore consapevolezza dellimpatto dei crimini e maggiore efficacia dissuasiva
5) I reati ambientali non sono più reati inferiori
6) Capacità di intervento anche su reati che coinvolgano più Paesi
7) La nozione di Ambiente come bene da tutelare si estende oltre che ad aria, acqua e sole anche a flora e fauna
8) Si prevede il reato di a il disastro Ambientale anche colposo
RUBRICHE ARTICOLATO
INQUINAMENTO AMBIENTALE
DANNO AMBIENTALE
DISASTRO AMBIENTALE
ALTERAZIONE DELLAMBIENTE CON CONDOTTE DIVERSE DALLA IMMISSIONE
AGGRAVANTI
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE RADIOATTIVO E NUCLEARE
DELITTI ASSOCIATIVI
FRODE DOCUMENTALE IN MATERIA AMBIENTALE
IMPEDIMENTO AD ACCESSO E CONTROLLO
DELITTI COLPOSI
PENE ACCESSORIE. CONFISCA
BONIFICA E RIPRISTINO
RAVVEDIMENTO OPEROSO
CAUSE DI NON PUNIBILITA
DANNEGGIAMENTO RISORSE ECONOMICHE AMBIENTALI
SANZIONI PER LE PERSONE GIURIDICHE
DELEGA AL GOVERNO PER COORDINAMENTO CON PRECEDENTI NORME
SPECIALI, PRINCIPIO SPECIALITA, ABROGAZIONE.