Con la Circolare n. 53 del 7 marzo 2007, lINPS ha fornito un quadro riassuntivo aggiornato delle disposizioni in materia di intervento del fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Il provvedimento mira a riepilogare la normativa riguardante il predetto fondo di garanzia (legge 29 maggio 1982, n. 297; decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, adottati in attuazione della direttiva 987/80/CEE del 20.10.1980 del Consiglio, dlgs 19 agosto 2005, n. 186 adottato in attuazione della direttiva 2002/74/CE del 23 settembre 2002 del Consiglio) anche alla luce delle numerose decisioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
Al fondo in argomento, che costituisce un mezzo di tutela per quei lavoratori nei confronti dei quali il datore di lavoro è insolvente, sono interessati tutti i lavoratori tenuti al versamento allIstituto del contributo che alimenta la Gestione, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali, nonché i soci delle cooperative di lavoro; sono invece esclusi dallintervento del Fondo gestito dallINPS i giornalisti in quanto la prestazione è assicurata dallINPGI.
La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla Sede dellINPS nella cui competenza territoriale lassicurato ha la propria residenza e nel caso in cui sia avanzata ad una sede diversa essa sarà trasferita dufficio a quella territorialmente competente.
Riguardo i presupposti necessari per beneficiare delle prestazioni del Fondo, viene fatta una distinzione tra due tipologie di datore di lavoro in base al fatto se sono soggetti o meno alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).
Il provvedimento pone lattenzione riguardo a molti punti, tra cui, la documentazione occorrente a corredo della domanda di intervento del Fondo, la prescrizione e i limiti del massimale su cui opera la garanzia e i mezzi di impugnazione.
Al fondo in argomento, che costituisce un mezzo di tutela per quei lavoratori nei confronti dei quali il datore di lavoro è insolvente, sono interessati tutti i lavoratori tenuti al versamento allIstituto del contributo che alimenta la Gestione, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista ed i dirigenti di aziende industriali, nonché i soci delle cooperative di lavoro; sono invece esclusi dallintervento del Fondo gestito dallINPS i giornalisti in quanto la prestazione è assicurata dallINPGI.
La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla Sede dellINPS nella cui competenza territoriale lassicurato ha la propria residenza e nel caso in cui sia avanzata ad una sede diversa essa sarà trasferita dufficio a quella territorialmente competente.
Riguardo i presupposti necessari per beneficiare delle prestazioni del Fondo, viene fatta una distinzione tra due tipologie di datore di lavoro in base al fatto se sono soggetti o meno alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).
Il provvedimento pone lattenzione riguardo a molti punti, tra cui, la documentazione occorrente a corredo della domanda di intervento del Fondo, la prescrizione e i limiti del massimale su cui opera la garanzia e i mezzi di impugnazione.
Approfondimenti