Disposizioni su sicurezza delle cure, libera professione ed eclusività di rapporto

Il Consiglio dei Ministri dell’11 maggio scorso ha approvato un disegno di legge che i introduce nell’ordinamento disposizioni i n materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché attività libero professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti nel ruolo del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda la sicurezza delle cure il disegno di legge prevede:
– l’adozione da parte delle Regioni e Province autonome di un sistema per la gestione del rischio clinico finalizzato alla sicurezza dei pazienti nel percorso di diagnosi e cura, incluso il rischio di infezioni ospedaliere, e ciò attivando una specifica funzione aziendale in ogni ASL e in ogni Ospedale;
– l’istituzione di un servi zio di ingegneria clinica che garantisca l’uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti sanitari, prevedendo procedure specifiche e più stringenti per il collaudo, la manutenzione e le verifiche periodiche di sicurezza;
– norme per facilitare la soluzione stragiudiziale delle vertenze per danni derivanti da prestazioni fornite dagli operatori sanitari, in linea con quanto già sperimentato positivamente in alcune Asl e in altri Paesi europei e ciò per consentire al cittadino forme più celeri di risarcimento.
Per l’esercizio della libera professione intramuraria è invece previsto:
– che le Regioni si impegnino comunque, in modo prioritario, per la realizzazione degli spazi interni alle strutture per garantire pienamente l’esercizio della libera professione intramuraria. Per fare questo le Regioni avranno tempo fino al 31 luglio 2008;
– la possibilità per le Regioni, in alternativa alla realizzazione di spazi specifici interni alla struttura, di acquisire spazi ambulatoriali esterni, tramite acquisto, locazione o convenzione, per l’esercizio della libera professione da parte dei dirigenti che hanno scelto l’esclusività di rapporto con il SSN (la cosiddetta “intramoenia”). L’attività libero professionale in questi spazi sarà comunque gestita dalle ASL in maniera diretta, secondo i seguenti principi organizzati vi: un tariffario equo e adeguato a garantire la copertura dei costi dei servizi resi; l’affidamento a personale dell’ASL della prenotazione, da eseguirsi in tempi e sedi diversi rispetto a quelli ordinari, e della fatturazione delle prestazioni erogate in regime di libera professione. Ciò per evitare abusi e illeciti; per garantire che i volumi di prestazioni libero professionali non superino quelli eseguiti nell’orario di lavoro e per la piena trasparenza del percorso di accesso e riscossione degli onorari in regime di libera professione.
Sull’esclusività del rapporto di lavoro il provvedimento stabilisce, infine, che:
– la direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale da parte dei dirigenti del ruolo sanitario, comporti l’esclusività di rapporto di lavoro per la durata dell’incarico prevista dal contratto individuale del dirigente (di norma tra i 5 e 7 anni);
– per tutti gli altri incarichi dirigenziali del ruolo sanitario (sia medici che altre professioni) è consentita la scelta tra rapporto esclusivo e non esclusivo, e viceversa, alla scadenza dei contratti individuali (di norma tra i 3 e i 5 anni).

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