Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio scorso è stata pubblicata lOrdinanza del Ministro della Salute 14 maggio 2007 concernente Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale.
Con questa Ordinanza, che sostituisce la precedente scaduta il 9 maggio scorso, si conferma che lattività di conservazione del cordone ombelicale è effettuata esclusivamente dalle banche di strutture pubbliche e assimilate.
La conservazione del cordone a seguito di donazioni, senza oneri a carico delle donatrici, è prevista nei seguenti casi:
-per uso allogenico, a scopo solidaristico;
-per uso dedicato, al proprio neonato o a consanguineo affetto da patologia in atto al momento della raccolta del cordone, per la quale può essere utile un eventuale trapianto di cellule cordonali;
-per uso dedicato, nel caso di famiglie ad alto rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti appropriato il trapianto.
LOrdinanza affronta inoltre per la prima volta la possibilità per le donne di conservare il proprio cordone ombelicale per uso autologo, anche in quei casi in cui il neonato non sia affetto o sia a rischio di contrarre patologie per le quali è già provata lutilità del trapianto. In proposito lordinanza preannuncia uniniziativa legislativa che disciplini le modalità e le condizioni per la conservazione ad uso autologo del cordone.
Lorientamento del Ministro della Salute, indicato nella stessa ordinanza, è quello di consentire tale possibilità ad una quota del cordone, lasciando laltra metà del cordone ad uso allo genico per fini solidaristici.
Al fine di garantire u principio di equità, è intenzione del Ministro della Salute, fare sì che la suddetta disciplina, a fronte del pagamento delle spese di conservazione per la parte riservata lluso autologo, garantisca comunque fasce di esenzione per reddito.
La conservazione del cordone a seguito di donazioni, senza oneri a carico delle donatrici, è prevista nei seguenti casi:
-per uso allogenico, a scopo solidaristico;
-per uso dedicato, al proprio neonato o a consanguineo affetto da patologia in atto al momento della raccolta del cordone, per la quale può essere utile un eventuale trapianto di cellule cordonali;
-per uso dedicato, nel caso di famiglie ad alto rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti appropriato il trapianto.
LOrdinanza affronta inoltre per la prima volta la possibilità per le donne di conservare il proprio cordone ombelicale per uso autologo, anche in quei casi in cui il neonato non sia affetto o sia a rischio di contrarre patologie per le quali è già provata lutilità del trapianto. In proposito lordinanza preannuncia uniniziativa legislativa che disciplini le modalità e le condizioni per la conservazione ad uso autologo del cordone.
Lorientamento del Ministro della Salute, indicato nella stessa ordinanza, è quello di consentire tale possibilità ad una quota del cordone, lasciando laltra metà del cordone ad uso allo genico per fini solidaristici.
Al fine di garantire u principio di equità, è intenzione del Ministro della Salute, fare sì che la suddetta disciplina, a fronte del pagamento delle spese di conservazione per la parte riservata lluso autologo, garantisca comunque fasce di esenzione per reddito.
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