La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza del 4 giugno 2007 n. 12929 ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dagli enti dotati di personalità giuridica.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza del 4 giugno 2007 n. 12929 ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dagli enti dotati di personalità giuridica.
La premessa da cui è partita la Corte, in materia di danno risarcibile, è “la risarcibilità della lesione dello stesso diritto all’esistenza nell’ordinamento come soggetto (fin quando sussistano le condizioni di legge), del diritto all’identità, del diritto al nome e del diritto all’immagine della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo. Tale risarcibilità va riconosciuta – a prescindere dalla verificazione di eventuali danni patrimoniali conseguenti – per la configurabilità di un danno di natura non patrimoniale, rappresentato dalla deminutio di tali diritti che la lesione è di per sé idonea ad arrecare e che rappresenta un danno-conseguenza della lesione”.
Da ciò discende che “per tali diritti, che rappresentano l’equivalente, in relazione alla persona giuridica o all’ente collettivo, dei diritti della persona fisica aventi fondamento diretto nella Costituzione e precisamente nell’art. 2, si impone il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale in ragione di una espressa previsione della stessa norma costituzionale dell’art. 2, la quale riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, cioè della persona fisica, anche nelle formazioni sociali, alle quali qualsiasi soggetto collettivo meritevole di tutela secondo l’ordinamento, sia esso dotato della personalità giuridica o di una meno formale soggettività è riconducibile. Sarebbe, invero, contraddittorio riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di un diritto fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce direttamente come tale e non riconoscerla alla formazione sociale […]. Tali diritti fondamentali, essendo quelli che identificano il soggetto dell’ordinamento o ne individuano la dimensione nel contesto sociale o in specifici contesti sociali, assumendo la stessa funzione nei confronti del soggetto collettivo, cioè identificando od esprimendone quella dimensione, meritano a livello risarcitorio lo stesso trattamento che meritano quando siano riferiti alla persona fisica, perché, se così non fosse, si verificherebbe una manifesta contraddizione con il riferimento della garanzia di tutela delle posizioni fondamentali anche al loro esplicarsi nelle formazioni sociali. Inerendo tali diritti all’individuazione ed alla dimensione sociale della formazione sociale e, quindi, a quello che può dirsi il senso minimo in cui una tale formazione sociale può essere soggetto dell’ordinamento, posto che non si può dare soggetto senza che ad esso sia garantita l’esistenza e senza che come tale sia individuabile ed assuma una determinata dimensione nel contesto sociale (espressa dal nome, dall’identità e dall’immagine), è giocoforza considerare la tutelabilità del danno non patrimoniale per la lesione della loro soggettività sub specie di esistenza, individuazione e dimensione sociale quale precetto discendente dalla Costituzione non meno che per le persone fisiche”.
La premessa da cui è partita la Corte, in materia di danno risarcibile, è “la risarcibilità della lesione dello stesso diritto all’esistenza nell’ordinamento come soggetto (fin quando sussistano le condizioni di legge), del diritto all’identità, del diritto al nome e del diritto all’immagine della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo. Tale risarcibilità va riconosciuta – a prescindere dalla verificazione di eventuali danni patrimoniali conseguenti – per la configurabilità di un danno di natura non patrimoniale, rappresentato dalla deminutio di tali diritti che la lesione è di per sé idonea ad arrecare e che rappresenta un danno-conseguenza della lesione”.
Da ciò discende che “per tali diritti, che rappresentano l’equivalente, in relazione alla persona giuridica o all’ente collettivo, dei diritti della persona fisica aventi fondamento diretto nella Costituzione e precisamente nell’art. 2, si impone il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale in ragione di una espressa previsione della stessa norma costituzionale dell’art. 2, la quale riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, cioè della persona fisica, anche nelle formazioni sociali, alle quali qualsiasi soggetto collettivo meritevole di tutela secondo l’ordinamento, sia esso dotato della personalità giuridica o di una meno formale soggettività è riconducibile. Sarebbe, invero, contraddittorio riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di un diritto fondamentale al soggetto persona fisica quando agisce direttamente come tale e non riconoscerla alla formazione sociale […]. Tali diritti fondamentali, essendo quelli che identificano il soggetto dell’ordinamento o ne individuano la dimensione nel contesto sociale o in specifici contesti sociali, assumendo la stessa funzione nei confronti del soggetto collettivo, cioè identificando od esprimendone quella dimensione, meritano a livello risarcitorio lo stesso trattamento che meritano quando siano riferiti alla persona fisica, perché, se così non fosse, si verificherebbe una manifesta contraddizione con il riferimento della garanzia di tutela delle posizioni fondamentali anche al loro esplicarsi nelle formazioni sociali. Inerendo tali diritti all’individuazione ed alla dimensione sociale della formazione sociale e, quindi, a quello che può dirsi il senso minimo in cui una tale formazione sociale può essere soggetto dell’ordinamento, posto che non si può dare soggetto senza che ad esso sia garantita l’esistenza e senza che come tale sia individuabile ed assuma una determinata dimensione nel contesto sociale (espressa dal nome, dall’identità e dall’immagine), è giocoforza considerare la tutelabilità del danno non patrimoniale per la lesione della loro soggettività sub specie di esistenza, individuazione e dimensione sociale quale precetto discendente dalla Costituzione non meno che per le persone fisiche”.
AG
Fonte: Corte di Cassazione Civile