La Suprema Corte si pronuncia in merito alla nozione di dispositivo medico prevista dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 46 del 1997
La Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda, con la sentenza n. 14276 del 19 giugno 2007 ha stabilito, in materia di sanzioni amministrative, che nella nozione di dispositivo medico (ex art. 1 del Decreto Legislativo n. 46 del 1997) – il cui commercio necessita di certificazione di conformità e marcatura CE – rientrano anche gli apparecchi destinati dal fabbricante ad essere impiegato a scopo di terapia o attenuazione di una malattia umana, quindi anche gli apparecchi aventi la funzione di elettrostimolazione associata a elettromagnetoterapia.
AG
Fonte: Corte di Cassazione Civile