Bromuro di metile: quantitativi consentiti per usi critici nella Comunità

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 143/27 del 6.6.2007 è pubblicata la Decisione 2007/387/CE della Commissione del 5 giugno 2007 che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

La decisione IX/6 delle parti del protocollo di Montreal stabilisce che il bromuro di metile deve essere qualificato come “critico” solo quando il richiedente stabilisce che la mancata disponibilità del bromuro di metile per uso specifico potrebbe produrre una significativa distorsione del mercato e che non esistono alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, né sostituti a disposizione degli utilizzatori che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e siano idonei alle coltivazioni e alle circostanze designate. La produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici devono essere eventualmente consentiti soltanto quando siano state prese tutte le misure tecniche ed economiche praticabili per ridurre al minimo gli usi critici e le relative emissioni di tale sostanza. Il richiedente deve altresì dimostrare che è in atto uno sforzo adeguato per valutare e immettere sul mercato, con le necessarie autorizzazioni nazionali, sostanze alternative e sostituti e che siano stati avviati programmi di ricerca per sviluppare e utilizzare tali alternative e sostituti.
Essendo pervenute alla Commissione 40 proposte di usi critici di bromuro di metile da parte di sei Stati membri, la Commissione stessa ha adottato la Decisione del 5 giugno 2007 stabilendo che “Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono autorizzati ad utilizzare in totale 521.836 kg di bromuro di metile per usi critici e nel rispetto delle categorie d’uso e dei quantitativi specifici di cui agli allegati da I a V.”
Le scorte dichiarate disponibili per usi critici dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro sono detratte dai quantitativi che possono essere importati o prodotti per soddisfare le richieste per usi critici in ciascuno Stato membro.

Fonte: Eur-Lex

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