Sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007 è pubblicato il Decreto 18 maggio 2007 del Ministro dellInterno contenente le Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante:
Richiamandosi, fra laltro, al proprio Decreto 8 novembre 1997 recante la sospensione dellattuazione delle disposizioni di cui allallegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e lesercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, rilevata la necessità di emanare la specifica normativa sulla sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante a cui è condizionata lattuazione delle disposizioni di cui al predetto punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi, acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui allarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 come modificato dallart. 3 del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200, Il Ministero dellInterno ha emanato il Decreto 18 maggio 2007 sulle Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.
Il decreto definisce, opportunamente, quelle che si devono intendere, ai fini dellapplicazione del decreto, le attività di spettacolo viaggiante.
Il decreto definisce, opportunamente, quelle che si devono intendere, ai fini dellapplicazione del decreto, le attività di spettacolo viaggiante.
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